Legge 3 del 9 febbraio 2022 m.v. – Regolazione dell’Entomofagia e pratiche affini

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Regolazione dell’Entomofagia e pratiche affini

di Moras Amedeo

Considerato:

La Entomofagia, ovvero il consumo di insetti come alimento, è una pratica diffusa in alcune culture del mondo ma estranea alle tradizioni alimentari delle nazioni della Federazione del Lombardo-Veneto. Tuttavia, negli ultimi anni si è manifestata una tendenza nel promuovere gli insetti ed animali affini come fonte alternativa di proteine, spesso sostenendo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e nutrizionale, oltre a contribuire a mitigare la fame nel mondo. Tuttavia, il consumo di insetti e affini, oltre a non risolvere il problema dello spreco alimentare, costituisce un rischio per la salute umana giacché non si può affermare che tale pratica sia sicura, alla luce dell’attuale evidenza scientifica, senza menzionare il fatto che tale pratica è inconciliabilmente con la cultura e usanze alimentari autoctone. Inoltre, la normalizzazione dell’Entomofagia e pratiche affini potrebbe incoraggiare il consumo di insetti selvatici, con conseguenze negative sull’equilibrio ecologico e sulla biodiversità.

L’Assemblea delibera

1. Per “Entomofagia” si intende il consumo di animali appartenenti alla classe animale degli insetti come alimento.

2. Ai fini della presente legge, si utilizza l’espressione “animali affini agli insetti” per indicare gli artropodi che, pur non appartenendo alla classe animale degli insetti, sono comunque estranei alle tradizioni, usanze e costumi alimentari del Lombardo-Veneto. Le “pratiche affini all’entomofagia” sono intese come il consumo di animali affini agli insetti.

3. È vietata la distribuzione commerciale di prodotti destinati al consumo alimentari composti interamente o parzialmente da insetti e animali affini.

4. Il Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica è il riferimento per la classificazione delle specie animali ai fini applicativi della legge stessa.

5. Le modifiche introdotte dalla Commissione Internazionale di Nomenclatura Zoologica (ICZN) al Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica dopo la pubblicazione della presente legge non hanno effetti sulla legge stessa.

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Legge 1 del 9 febbraio 2022 m.v – Pubblicazione e validità delle leggi

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Considerato

– che la pubblicazione delle leggi è stata difforme nel corso del tempo;

– che esiste la necessità che le istituzioni si conformino ai principi di giustizia ed efficienza;

– che la perdurante occupazione straniera limita le risorse delle istituzioni;

l’Assemblea delibera

Art. 1 – Le leggi dell’Assemblea, del Senato e del Governo Federale devono essere strutturate nella seguente maniera:

a) per prima l’intestazione dell’Istituzione che produce l’atto;

b) il titolo della legge;

c) un “considerato” non numerato che non fa legge ma sinteticamente elenca le motivazione della legge;

d) una riga con l’organo che “Delibera” seguito dal testo di legge organizzato in articoli numerati ed eventualmente subordinate lettere o numeri. Gli articoli possono essere intitolati e devono essere funzionalmente coerenti;

e) la legge si conclude con la specifica della eventuale data di pubblicazione e dell’entrata in vigore una volta pubblicata;

f) tipograficamente l’inizio di un articolo va distanziato dal testo precedente con spazio sufficiente a migliorare la lettura e la identificazione degli stessi, ed inizia con Art. , numero dell’articolo e un trattino “-” prima del testo ;

Art. 2 – Ogni nuova legge deve essere pubblicata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 10 giorni, se non diversamente stabilito dalla legge stessa.

Art. 3 – Le leggi precedentemente emanate devono essere ripubblicate con la nuova forma tipografica.

Art. 4 – Quando anziché la legge sia stato pubblicato il verbale o il testo della discussione o un documento che fa le veci della legge,  quella pubblicazione, anche per il passato, ha il valore di legge, e verrà ripubblicato nella forma corretta.

Art. 5 – Il verbale delle discussioni, o il resoconto sintetico, o la registrazione, devono essere tenute disponibili in una apposita struttura liberamente accessibile, ad esclusione delle riunioni dichiarate riservate.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.