Legge 1 del 9 febbraio 2022 m.v – Pubblicazione e validità delle leggi

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Considerato

– che la pubblicazione delle leggi è stata difforme nel corso del tempo;

– che esiste la necessità che le istituzioni si conformino ai principi di giustizia ed efficienza;

– che la perdurante occupazione straniera limita le risorse delle istituzioni;

l’Assemblea delibera

Art. 1 – Le leggi dell’Assemblea, del Senato e del Governo Federale devono essere strutturate nella seguente maniera:

a) per prima l’intestazione dell’Istituzione che produce l’atto;

b) il titolo della legge;

c) un “considerato” non numerato che non fa legge ma sinteticamente elenca le motivazione della legge;

d) una riga con l’organo che “Delibera” seguito dal testo di legge organizzato in articoli numerati ed eventualmente subordinate lettere o numeri. Gli articoli possono essere intitolati e devono essere funzionalmente coerenti;

e) la legge si conclude con la specifica della eventuale data di pubblicazione e dell’entrata in vigore una volta pubblicata;

f) tipograficamente l’inizio di un articolo va distanziato dal testo precedente con spazio sufficiente a migliorare la lettura e la identificazione degli stessi, ed inizia con Art. , numero dell’articolo e un trattino “-” prima del testo ;

Art. 2 – Ogni nuova legge deve essere pubblicata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 10 giorni, se non diversamente stabilito dalla legge stessa.

Art. 3 – Le leggi precedentemente emanate devono essere ripubblicate con la nuova forma tipografica.

Art. 4 – Quando anziché la legge sia stato pubblicato il verbale o il testo della discussione o un documento che fa le veci della legge,  quella pubblicazione, anche per il passato, ha il valore di legge, e verrà ripubblicato nella forma corretta.

Art. 5 – Il verbale delle discussioni, o il resoconto sintetico, o la registrazione, devono essere tenute disponibili in una apposita struttura liberamente accessibile, ad esclusione delle riunioni dichiarate riservate.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.