Legge 1 del 9 Febbraio 2022 M.V. – Pubblicazione e validità delle leggi

Assemblea del Popolo Veneto

in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto


Pubblicazione e validità delle leggi

Considerato

l’Assemblea delibera

Art. 1 – Le leggi dell’Assemblea, del Senato e del Governo Federale devono essere strutturate nella seguente maniera:

Art. 2 – Ogni nuova legge deve essere pubblicata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 10 giorni, se non diversamente stabilito dalla legge stessa.

Art. 3 – Le leggi precedentemente emanate devono essere ripubblicate con la nuova forma tipografica.

Art. 4 – Quando anziché la legge sia stato pubblicato il verbale o il testo della discussione o un documento che fa le veci della legge, quella pubblicazione, anche per il passato, ha il valore di legge, e verrà ripubblicato nella forma corretta.

Art. 5 – Il verbale delle discussioni, o il resoconto sintetico, o la registrazione, devono essere tenute disponibili in una apposita struttura liberamente accessibile, ad esclusione delle riunioni dichiarate riservate.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.


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Asenblea del Popoło Véneto