Statuto Commissione Finanziamento

Statuto della Commissione Finanziamento

Art.1- La commissione si occupa di individuare dei metodi di finanziamento per l’attuazione della liberazione nazionale e di proporli al Senato Federale.

Art.2- La Commissione è rappresentata dal Presidente che è nominato dal Senato Federale, il quale nomina anche un

vicepresidente che lo rappresenta in caso di assenza o delega. Il Presidente ed il suo Vice durano in carica per 2 anni, rinnovabili una o più volte per un totale complessivo massimo di 4 anni. In caso di assenza di entrambi la Presidenza è retta dal membro di commissione più anziano.

Art.3- Fanno parte della Commissione solo membri effettivi dal Senato Federale i quali non percepiscono emolumenti.

Art.4- La Commissione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. I nuovi membri devono partecipare almeno due volte prima di poter votare.

Art.5- La commissione può audire gratuitamente chiunque ritenga.

Art.6- Le delibere della Commissione possono essere votate anche dai membri assenti entro le 72 ore dalla fine della seduta.

Art.7- I membri della Commissione possono dimettersi in qualunque momento e lo comunicano al Presidente della

Commissione e al Presidente del Senato Federale. In caso di dimissioni del Presidente o del Vicepresidente, il presidente del Senato Federale nomina un sostituto temporaneo e il Senato rinnova entrambe le cariche entro tre mesi.

Art.8- La Commissione si dota di un regolamento interno per la gestione dei lavori che può essere modificato solo con il 75% dei voti favorevoli di tutti i Commissari.

Art.9- Lo Statuto della Commissione entra in vigore quando approvato dal Senato Federale.

APPROVATO IL 13 APRILE 2023 DALL’ASSEMBLEA DEL POPOLO VENETO IN FUNZIONE DI SENATO FEDERALE.

Presidente: Moras Amedeo

Membri: Moras Nicola, Palmerini Loris, Ravazzolo Luca, Zanella Alessandro

Legge 1 del 13 aprile 2023 -Contabilizzazione delle spese Istituzionali sostenute

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Contabilizzazione delle spese Istituzionali sostenute

Considerato

lo stato perdurante di occupazione straniera con conseguenze economiche, culturali e sociali;

l’attuale spinta inflazionistica;

che gli agenti delle istituzioni (funzionari, rappresentanti, membri, ecc) sono obbligati a provvedere personalmente per lo

svolgimento delle loro funzioni;

la mancanza di un sistema di contabilizzazione delle spese sostenute;

la necessità che le istituzioni si conformino ai principi di giustizia ed efficienza;

che rientrano fra le attività istituzionali anche le missioni, l’organizzazione di incontri informativi, l’elaborazione e

promozione di materiale informativo di ogni genere, la gestione dell’infrastruttura digitale, ecc;

il potenziale di un sistema che incentivi gli agenti al sostegno attivo del processo di liberazione, indipendente dai ruoli

ufficiali, che permetta la compensazione degli sforzi una volta ristabilita l’indipendenza de facto;

L’Assemblea delibera

Art. 1- I funzionari della Federazione del Lombardo-Veneto e gli incaricati che hanno anticipato una spesa per l’attività

svolta, entro 30 giorni possono presentare domanda di conguaglio al Ministero del Tesoro.

Art. 2- La domanda di conguaglio deve essere accompagnata dai documenti commerciali o affini necessari a dimostrarne la fondatezza.

Art. 3- Più funzionari e incaricati possono presentare un’unica domanda di conguaglio se hanno sostenuto assieme una spesa e specificano l’apporto di ogni singolo.

Art. 4- Il Ministero del Tesoro, valutata la richiesta, può richiedere l’integrazione della documentazione mancante, ed entro 90 giorni determina la percentuale di rimborso spettante che viene comunicata al richiedente. Contro la delibera è possibile ricorrere al Tribunale di Giustizia.

Art. 5- Il Ministero del Tesoro stabilisce le modalità di presentazione di domanda di conguaglio.

Art. 6- Il conguaglio verrà effettuato solo raggiunta l’indipendenza e secondo quanto verrà previsto da una specifica delibera del Governo Federale e secondo la disponibilità di cassa.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.