Nomina nuovo vicepresidente Assemblea

In qualità di Presidente dell’Assemblea del Popolo Veneto,

in base alla Legge 2 del 6 maggio 2023,

fatte le opportune considerazioni e colloqui,

NOMINO quale vicepresidente dell’Assemblea del Popolo Veneto il B.H. Moras Amedeo.

Sitadea, 15 maggio 2023

Assenblea del Popoło Veneto e del Lombardo-Veneto

Presidente

Andrea Lunardon

Legge 2 del 6 maggio 2023 –Istituzione dei Vicepresidenti dell’Assemblea

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Istituzione dei Vicepresidenti dell’Assemblea

di Palmerini Loris

Art 1 – il Presidente dell’Assemblea, dal giorno di validità della presente legge oppure entro 15 giorni dall’assunzione della carica, è tenuto ad indicare almeno un membro quale vicepresidente che lo sostituirà in caso di impedimento (assenza, malattia, irreperibilità) o su delega specifica. In caso di impedimento del Presidente il Vicepresidente più anziano lo sostituisce.
Art 2 – Il Presidente può delegare ad un Vicepresidente alcune funzioni in via generale, ma è tenuto a vigilare sulle azioni da egli compiute e ne è corresponsabile.
Art 3 – Le nomine e gli incarichi dei vicepresidenti vanno preventivamente comunicate all’Assemblea con almeno 24 ore di anticipo e decadono immediatamente quando il Presidente cessa le funzioni.
La presente legge entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione.

Legge 1 del 6 maggio 2023

Gestione dei Beni digitali e Criptovalute

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Gestione dei Beni digitali e Criptovalute

Considerato

che il meccanismo di gestione dei fondi deve conciliare la tutela della riservatezza dei donatori con le necessità istituzionali di monitoraggio e contabilità;

quanto approfondito nella relazione annessa;

L’Assemblea delibera

Art. 1- Il Governo ha la facoltà di designare e sospendere uno o più soggetti alla gestione e custodia di criptovalute e altri beni digitali.

Art. 2- Un incaricato ha l’onere di custodire i codici d’accesso ai fondi con diligenza, sicurezza, scrupolosità e secondo le migliori pratiche.

Art. 3- Il mandato dell’incaricato ha una durata di 12 mesi rinnovabile dal Governo e può condurre solo 2 mandati consecutivi.

Art. 4- Il Governo deve notiñcare il mandato ed eventuali variazioni degli incarichi ai presidenti dell’Assemblea e del Tribunale.

Art. 5- Vengono forniti alla Commissione Finanziamento gli strumenti per monitorare i beni digitali per quanto possibile in tempo reale o come minimo mensilmente con il patto della riservatezza delle informazioni stesse.

Art. 6- L’Incaricato non può delegare le sue funzioni e responsabilità connesse.

Questa legge entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione.