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Legge 2 del 21 giugno 2022 – Responsabilità civili e penali delle entità intelligenti

Proposta di legge sull’estensione delle responsabilità civili e penali alle entità intelligenti equipollenti all’umano – di Loris Palmerini

Considerato che:

1.     è consolidato da tempo ed in uso lediting genomico, l’ingegneria genetica che permette la modifica del DNA;

2.     la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicaziondella biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” del  4 Aprile 1997 nota anche come “Convenzione di Oviedo”, vieta la modifica del genoma umano, ma essa si applica limitatamente agli Stati aderenti che afferiscono al Consiglio d’Europa, ma alcune Stati europei ed il resto del mondo non vi hanno aderito;

3.     tre bimbi con DNA modificato in laboratorio sono ufficialmente nati in Cina;

4.     in alcuni centri di ricerca si sperimenta la creazione di embrioni ibridi uomo-animale per lo scopo di creare organi compatibili;

5.     la sperimentazione sugli embrioni umani viene effettuata in diversi parte del mondo e sebbene oggi vengono poi distrutti un giorno potrebbero essere cresciuti e partecipare alla società;

6.     alcuni individui e potentati dotati di immense ricchezze teorizzano per l’umanità un imminente futuro in cui le persone verranno innestati di tecnologia e di collegamento neuronale con l’intelligenza artificiale, possibilmente modificato geneticamente allo scopo, tanto che l’uomo odierno sarà superato o rottamato e ci sarà il “transumanesimo”;

7.     nelle cure oncologiche ed in preparati sperimentali si fa uso tecnologico del mRNA per riprogrammare l’effettivo agire del DNA, basandosi sull’assunto che le informazioni genetiche possono seguire solo una direzione, ma è stato dimostrato che le cellule umane possono convertire l’RNA in DNA e tale modifiche potrebbero trasmettersi alla eventuale prole o all’ambiente;

8.     la piena realizzazione dell’intelligenza artificiale sembra oramai imminente, mentre quella attualmente esistente è già ora oggetto di discussione riguardo alla sua equipollenza con l’intelligenza umana, ma la tecnologia del calcolo quantistico farà presto aumentare esponenzialmente la capacità di elaborazione di tali intelligenze;

9.     oltre agli organismi terrestri dotati di grande intelligenza, fra cui l’essere umano, è statisticamente molto probabile che forme di vita intelligenti quanto l’essere umano esistano nell’universo, pertanto un giorno entreranno in contatto con l’umanità ma non necessariamente in maniera pacifica;

10.  il nostro sistema giuridico pone l’essere umano in uno stato ontologico differenziato: da una parte lo protegge con la irretroattività della legge, la tassatività della legge penale, i crimini contro l’umanità e i diritti umani, dall’altra esclude dalla condanne umana ogni entità quasi umana o non umana;

11.  alle entità senzienti dotate di intelligenza equipollente o superiore a quella dell’essere umano è necessario attribuire le responsabilità giuridiche dell’essere umano non modificato anche a loro parziale tutela riguardo alcuni diritti;

questo considerato

Articolo 1 – Scopo della legge

1. La presente legge recepisce importanti trattati internazionali a tutela dell’essere umano e del suo ambiente anche a fronte dell’esistenza di entità di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, il considerato è parte integrante della legge.

Articolo 2 – Attuazione di Convenzioni e Trattati

1.  Sono legge della Federazione del Lombardo-Veneto ed attuate come tali i seguenti trattati e convenzioni:

a. la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio” Risoluzione 260(III) A del 9 dicembre 1948 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

b. la “Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù” adottato il 7 settembre 1956 dalla Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council resolution 608 (XXI) of 30 April 1956 fatta a Ginevra;

c. il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” e il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali” Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

d. la “Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile[1], Risoluzione 31 del 1972  della Assemblea Generale delle Nazioni Unite , Convenzione ENMOD;

e. la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” del  4 Aprile 1997 nota anche come “Convenzione di Oviedo”;

f.  la “Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale” n. 108 del 1981, emanata  dal Consiglio d’Europa, come modificata il 18 maggio 2018 (Convenzione 108+) riguardo l’intelligenza artificiale;

2. per quanto attiene i reati previsti dai trattati recepiti sopra e limitatamente a quelli di strage, genocidio, crimini contro l’umanità, riduzione in servitù o schiavitù di gruppi o masse, la pena è dell’ergastolo o alla morte secondo gravità;

3. a che per gli atti preparatori o di avvio della guerra, o di modifica dell’ambiente, o di modifica del DNA che vengono realizzati con il fine di compiere i crimini di cui al punto precedente sono puniti come se il crimine fosse commesso;

4. i benefici derivanti dal compimento degli atti criminosi sopra specificati devono essere risarciti da chiunque li abbia ottenuti o ricevuti anche passivamente, la compartecipazione o il sostegno anche passivi costituiscono aggravante;

Articolo 3 – Estensione della legge

1. Sono definite “entità intelligenti” tutte le entità (comunque denominate o costituite) dotate di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, anche quando siano frutto di modifiche del DNA o di tecnologia non biologica.

2. Le entità intelligenti sono equiparate alle persone umane al fine della legge penale e della responsabilità civile ed hanno diritto a difendersi nel processo come una persona umana.

3. Le entità intelligenti possono circolare ed esprimersi solo nei limiti dell’autorizzazione concessa del Governo e nei limiti della stabilità Istituzionale.

4. Qualora una entità intelligente risulti legalmente proprietà di altre entità intelligenti o di una persona umana, o comunque venga da loro governata o indirizzata o non vigilata, i proprietari e i tutori risponderanno primariamente e solidalmente delle responsabilità di essa.

5. E’ nulla ogni manleva delle responsabilità dei proprietari di un’entità intelligente.

Articolo 4 – Territorialità

1. La presente legge si applica nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto e alle attività svolte al di fuori di esso che risultino di sostegno al fine di commettere nel territorio uno dei delitti richiamati. Inoltre si applica anche ad una minaccia all’umanità nel suo complesso ovunque sia in attuazione o preparazione.

Articolo 5 – Applicazione

1. La presente legge entra in vigore appena pubblicata.


[1]https://www.pacefemministainazione.org/wp-content/uploads/2019/11/CONVENZIONE-ENMOD.pdf

Codice Penale – Raccolta di leggi

In baxe a le normative aprovàe da l’Asenblea durante le riunion:

(2013) 17 xenaro m.v.,  (1999) 26 set

In baxe a le normative aprovàe dal Governo co i Decreti:

(2011) 20 lug, (2009) 28 diç, (2002) 20 mar, (2000) 12 diç,

Xe in vigore el seguente:

Codexe Penale

26 setenbre 1999

Il popolo veneto istituisce la “Lista dei crimini” e la “Lista degli usi” contenenti le sanzioni e le regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere enunciato in almeno una di tali liste.

I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui fornita riguardo agli usi.

Il Popolo Veneto proclama che l’articolo 1 della “Lista dei crimini” è costituito dal seguente testo :

“Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ” o nel “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali” emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.”

D. 12 diçenbre 2000

Ogni persona che sensa autorixasion exercita una cualsiasi funsion asegnà da£a lexe veneta a na autorità Veneta comete reato de uxurpasion de funsion, e ga da esare dichiarà in aresto so’l momento da chiuncue. I dichiarai in aresto pa uxurpasion vien condanai co un minimo de cuindexe ani de prexon co £a xonta de rixarcimento e detension secondo gravità e insistensa del reato.

L’uxurpasion de funsion mi£itari xe punìa co na volta e mexa £a pena prevista in altri casi. Sto reato vien xontà a£a lista dei crimini Veneti.

D. 20 marso 2002

L’ evaxion fisca£ xe reato punìo co’l rixarcimento del dano al fisco veneto e £a prexon de 1 jorno ogni 1000 Euro no pagai. Pa i caxi pì gravi ghe xe un aumento de£a pena in proporsion a£a soma no pagà secondo jurisprudensa.
£a jurisprudensa po£ convertire el carcere in multa adisiona£ co no ricore el perico£o socia£. El pagamento del debito al fisco po£ conportar el secuestro de i beni de l’evaxor. Ga da esare pagai i interesi anua£i secondo el dato Eurostat aumentà del 8% anca pa’l mancato e ritardà pagamento.

D. 28 diçenbre 2009

Articolo 7 – In attesa di una organica sistematizzazione delle Lista dei Crimini e della lista degli Usi, vengono rese esecutive nell’ordinamento veneto tutte le fattispecie di reato e tutte le fattispecie del codice civile della legislazione italiana vigenti al 23 maggio 1992, sempre che esse non siano in contrasto con le norme venete oppure con i principi comuni agli stati Europei e salvo giurisprudenza veneta.

D. 20 lujo 2011 – Sanzioni aggiuntive per l’evasione fiscale
a) Il mancato pagamento delle tasse alle amministrazioni di autogoverno comporta sull’ammontare dell’evaso addizionato dei costi di accertamento la sanzione del 15% ricalcolata annualmente comprensivo della sanzione precedente.
b) chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio economico, sociale o politico, disconosce le Istituzioni di Autogoverno, viene condannato al risarcimento dei vantaggi economici ottenuti con la sanzione del 15% ricalcolata annualmente .
c) quando l’illecito guadagno superi i 100.000 euro vi è la condanna al carcere con pena proporzionale secondo giurisprudenza, e il condannato viene interdetto a vita dalla eleggibilità e dalle funzioni nell’amministrazione di Autogoverno.
d) Il dovere di restituzione dei vantaggi illegalmente ottenuti non si prescrive, si trasmette agli eredi, ai congiunti e a coloro che hanno beneficiato indirettamente.

 

17 xenaro 2013 m.v. (2014)

No ghe xe prescrision par nesun proceso civiłe e penałe, fata ecesion par i dani economici soto el vałore de 1000 euro e i reati penałi co pena masima de 1 ano.

Legge 26 settembre 1999 – Istituzione Tribunale, lista dei crimini, grazia e condono

L’Assemblea del Popolo Veneto

Considerato:

Il popolo veneto, riconosciuto dall’art.2 della L.n.340 del 1971 della Repubblica Italiana, nella maggioranza dei cittadini veneti iscritti regolarmente alla “Lista dei cittadini veneti” tenuta dal regolare Autogoverno del Popolo Veneto proclamato ai sensi della suddetta L.n.340 e del “Patto sui diritti e civili e politici ” recepito dallo Stato Italiano con la l.n.881 del 1977, il popolo veneto si riunisce oggi per la creazione di sue istituzioni fondamentali nel rispetto delle leggi e delle libertà politiche e dal diritto naturale riconosciuti.

Nella discussione assembleare nel rispetto della tradizione consiliare veneta si è riconosciuta la necessità della istituzione di una giurisdizione generale che tuteli i diritti soggettivi e gli interessi dei cittadini veneti secondo le leggi dell’autogoverno del popolo veneto perché è evidente che lo Stato Italiano non tutela, come suo obbligo, i diritti fondamentali dei cittadini veneti, sia i diritti civili e politici, sia quelli culturali, sociali e di sicurezza personale.

In virtù della libertà e della potestà politica riconosciuta al popolo veneto, data e riconosciuta la negazione di diritti linguistici, civili e politici dei cittadini veneti, per la necessità ed urgenza della tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini veneti

L’Assemblea delibera

Istitusion del Tribunale del Popolo Veneto

Art. 1 – viene istituito il “Tribunale del Popolo Veneto” avente tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta gli riconosce. D’ora innanzi il “Tribunale del Popolo Veneto” potrà essere indicato semplicemente con il termine “Il Tribunale”.

Art. 2 – Il Tribunale ha un presidente eletto direttamente dal popolo avente i requisiti di competenza ed imparzialità necessari al suo ruolo e stabiliti dalla legge veneta..

Art. 3 – Il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto coordina l’amministrazione della giustizia veneta, istituisce sezioni particolari che trattino cause di materie complesse, conferisce il titolo di giudice veneto, autorizza l’iscrizione dei procuratori abilitati nella giustizia veneta,. vigila sul buon trattamento delle cause, sanziona in via non esclusiva le violazioni di diritti umani commesse da giudici o da personale della giustizia, è obbligato a denunciare e porre sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza, interviene presso l’autogoverno del popolo esclusivamente per i problemi organizzativi della amministrazione della giustizia, agisce nella piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo.

Art. 4 – Per necessità od urgenza od in speciali condizioni, può essere Presidente del Tribunale del Popolo Veneto ogni cittadino veneto regolarmente iscritto alla “Lista dei cittadini Veneti” avente almeno trenta anni di età superato un esame di verifica delle competenze giuridiche minime, ed assume la presidenza temporanea con il titolo di “Presidente supplente del Tribunale”

Art. 5 – Il popolo veneto istituisce la “Lista dei crimini” e la “Lista degli usi” contenenti le sanzioni e le regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere enunciato in almeno una di tali liste.

Art. 6 – I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui fornita riguardo agli usi.

Art.7 – Vien istituia la Lista Dei Crimini:
Art.1 – Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ” o nel “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali” emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.

Art. 8 – Poteri del Governo

Nel rispetto dell’interesse collettivo è riconosciuto al Governo del popolo Veneto il potere di grazia e condono.

La presente legge entra invigore appena pubblicata.