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Legge 1 del 18 gennaio 2022 m.v. – Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini

Legge 1 del 18/1/23 – Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini.

Considerato che:

– nel 1859 il Regno di Sardegna e l’Impero dei Francesi hanno iniziata l’occupazione della Lombardia (parte del Regno Lombardo-Veneto) in violazione del diritto internazionale,e i cittadini non hanno mai dato liberamente il loro consenso all’annessione;

– il Regno di Sardegna, autoproclamatosi Regno d’Italia nel 1861, nel 1866 ha allargato l’occupazione anche alla restante parte del Lombardo-Veneto, pur avendo perso la guerra e senza che vi fosse il libero voto per l’annessione o l’indipendenza riconosciuto dal trattato di Vienna del 1866;

– l’occupazione del Lombardo-Veneto perdura tutt’ora da parte della Repubblica Italiana (Stato successore del Regno d’Italia) ed è oggi responsabilità pure della Unione Europea;

– l’occupazione del Lombardo-Veneto è un regime coloniale contrario al diritto internazionale ed è in violazione della sovranità originaria del popolo veneto che è indigeno del territorio;

– l’occupazione e il regime coloniale rende di fatto impossibile ai cittadini del Lombardo-Veneto il pieno godimento dei propri diritti e la tutela degli interessi anche economici e sociali e culturali come stabilito dalla legislazione di Autogoverno;

– per poter tutelare almeno in parte i propri diritti ed interessi i cittadini del Lombardo-Veneto sono costretti a sottoporsi alle Autorità illegali dirette dall’Italia e dalla UE e loro collaboratori;

– secondo le norme di autogoverno le responsabilità civili e penali per lo più non vanno in prescrizione;

l’Assemblea delibera

 Art. 1 – non vanno in prescrizione le responsabilità civili, penali, i danni economici, i diritti patrimoniali stabiliti dalle norme di autogoverno, come altresì i diritti derivanti da cessioni e successioni.

Art. 2 – i procedimenti di ogni tipo, anche penali o con oggetto interessi e diritti anche economici e morali, sono legalmente validi solo se istruiti e decisi da amministrazioni derivanti dalle istituzioni che fanno parte dell’ordinamento giuridico scaturito dall’autodeterminazione del popolo Veneto del 1999 e dalla successione al Lombardo-Veneto del 2006.

Art. 3 – il principio ne bis in idem si applica solo alle pronunce di cui all’art.2.

Art. 4 – quando il cittadino del popolo veneto o del Lombardo-Veneto iscritto all’anagrafe è costretto a difendersi o chiedere giustizia alle autorità occupanti o comunque abusive, non viene meno e non si prescrive il suo diritto stabilito dalla legislazione di autogoverno, e potrà farlo valere in seguito al termine dell’occupazione.

Art. 5 – per i danni cagionati dalle pronunce di autorità abusive ne rispondono solidalmente le stesse e i loro funzionari e le entità giuridiche, politiche, gli Stati e le organizzazioni da cui promanano.

Art. 6 – nelle pronunce che rivedono le decisioni di autorità abusive si tiene conto anche del danno economico ed esistenziale dei danneggiati, secondo giurisprudenza e secondo i canoni internazionali.

*Art.7 – Il Tribunale del Popolo Veneto diventa anche ‘Tribunale del lombardo-veneto’.

*Art. 8 – Nel Lombardo-Veneto non sono efficaci, se non vengono registrate al Tribunale del Lombardo-Veneto, tutti gli atti (comunque denominati) che stabiliscono diritti reali (cessioni, concessioni, affitti ecc) su immobili, terreni, sfruttamento delle acque e delle zone acquose, sfruttamento  minerario e delle risorse minerarie, sfruttamento delle frequenze radio ed elettromagnetiche, sfruttamento boschivo, parti o interi di imprese di qualunque forma. Sui diritti lesi non esiste usucapione o diritto acquisito se non in virtù di una sentenza del Tribunale del Lombardo-Veneto. Nel territorio dello Stato Veneto la legge non può devolvere la competenza ad altri che al Tribunale del Popolo Veneto.

* AGGIUNTI CON LEGGE DEL 13 APRILE 2023.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.

Legge 2 del 21 giugno 2022 – Responsabilità civili e penali delle entità intelligenti

Proposta di legge sull’estensione delle responsabilità civili e penali alle entità intelligenti equipollenti all’umano – di Loris Palmerini

Considerato che:

1.     è consolidato da tempo ed in uso lediting genomico, l’ingegneria genetica che permette la modifica del DNA;

2.     la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicaziondella biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” del  4 Aprile 1997 nota anche come “Convenzione di Oviedo”, vieta la modifica del genoma umano, ma essa si applica limitatamente agli Stati aderenti che afferiscono al Consiglio d’Europa, ma alcune Stati europei ed il resto del mondo non vi hanno aderito;

3.     tre bimbi con DNA modificato in laboratorio sono ufficialmente nati in Cina;

4.     in alcuni centri di ricerca si sperimenta la creazione di embrioni ibridi uomo-animale per lo scopo di creare organi compatibili;

5.     la sperimentazione sugli embrioni umani viene effettuata in diversi parte del mondo e sebbene oggi vengono poi distrutti un giorno potrebbero essere cresciuti e partecipare alla società;

6.     alcuni individui e potentati dotati di immense ricchezze teorizzano per l’umanità un imminente futuro in cui le persone verranno innestati di tecnologia e di collegamento neuronale con l’intelligenza artificiale, possibilmente modificato geneticamente allo scopo, tanto che l’uomo odierno sarà superato o rottamato e ci sarà il “transumanesimo”;

7.     nelle cure oncologiche ed in preparati sperimentali si fa uso tecnologico del mRNA per riprogrammare l’effettivo agire del DNA, basandosi sull’assunto che le informazioni genetiche possono seguire solo una direzione, ma è stato dimostrato che le cellule umane possono convertire l’RNA in DNA e tale modifiche potrebbero trasmettersi alla eventuale prole o all’ambiente;

8.     la piena realizzazione dell’intelligenza artificiale sembra oramai imminente, mentre quella attualmente esistente è già ora oggetto di discussione riguardo alla sua equipollenza con l’intelligenza umana, ma la tecnologia del calcolo quantistico farà presto aumentare esponenzialmente la capacità di elaborazione di tali intelligenze;

9.     oltre agli organismi terrestri dotati di grande intelligenza, fra cui l’essere umano, è statisticamente molto probabile che forme di vita intelligenti quanto l’essere umano esistano nell’universo, pertanto un giorno entreranno in contatto con l’umanità ma non necessariamente in maniera pacifica;

10.  il nostro sistema giuridico pone l’essere umano in uno stato ontologico differenziato: da una parte lo protegge con la irretroattività della legge, la tassatività della legge penale, i crimini contro l’umanità e i diritti umani, dall’altra esclude dalla condanne umana ogni entità quasi umana o non umana;

11.  alle entità senzienti dotate di intelligenza equipollente o superiore a quella dell’essere umano è necessario attribuire le responsabilità giuridiche dell’essere umano non modificato anche a loro parziale tutela riguardo alcuni diritti;

questo considerato

Articolo 1 – Scopo della legge

1. La presente legge recepisce importanti trattati internazionali a tutela dell’essere umano e del suo ambiente anche a fronte dell’esistenza di entità di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, il considerato è parte integrante della legge.

Articolo 2 – Attuazione di Convenzioni e Trattati

1.  Sono legge della Federazione del Lombardo-Veneto ed attuate come tali i seguenti trattati e convenzioni:

a. la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio” Risoluzione 260(III) A del 9 dicembre 1948 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

b. la “Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù” adottato il 7 settembre 1956 dalla Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council resolution 608 (XXI) of 30 April 1956 fatta a Ginevra;

c. il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” e il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali” Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

d. la “Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile[1], Risoluzione 31 del 1972  della Assemblea Generale delle Nazioni Unite , Convenzione ENMOD;

e. la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” del  4 Aprile 1997 nota anche come “Convenzione di Oviedo”;

f.  la “Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale” n. 108 del 1981, emanata  dal Consiglio d’Europa, come modificata il 18 maggio 2018 (Convenzione 108+) riguardo l’intelligenza artificiale;

2. per quanto attiene i reati previsti dai trattati recepiti sopra e limitatamente a quelli di strage, genocidio, crimini contro l’umanità, riduzione in servitù o schiavitù di gruppi o masse, la pena è dell’ergastolo o alla morte secondo gravità;

3. a che per gli atti preparatori o di avvio della guerra, o di modifica dell’ambiente, o di modifica del DNA che vengono realizzati con il fine di compiere i crimini di cui al punto precedente sono puniti come se il crimine fosse commesso;

4. i benefici derivanti dal compimento degli atti criminosi sopra specificati devono essere risarciti da chiunque li abbia ottenuti o ricevuti anche passivamente, la compartecipazione o il sostegno anche passivi costituiscono aggravante;

Articolo 3 – Estensione della legge

1. Sono definite “entità intelligenti” tutte le entità (comunque denominate o costituite) dotate di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, anche quando siano frutto di modifiche del DNA o di tecnologia non biologica.

2. Le entità intelligenti sono equiparate alle persone umane al fine della legge penale e della responsabilità civile ed hanno diritto a difendersi nel processo come una persona umana.

3. Le entità intelligenti possono circolare ed esprimersi solo nei limiti dell’autorizzazione concessa del Governo e nei limiti della stabilità Istituzionale.

4. Qualora una entità intelligente risulti legalmente proprietà di altre entità intelligenti o di una persona umana, o comunque venga da loro governata o indirizzata o non vigilata, i proprietari e i tutori risponderanno primariamente e solidalmente delle responsabilità di essa.

5. E’ nulla ogni manleva delle responsabilità dei proprietari di un’entità intelligente.

Articolo 4 – Territorialità

1. La presente legge si applica nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto e alle attività svolte al di fuori di esso che risultino di sostegno al fine di commettere nel territorio uno dei delitti richiamati. Inoltre si applica anche ad una minaccia all’umanità nel suo complesso ovunque sia in attuazione o preparazione.

Articolo 5 – Applicazione

1. La presente legge entra in vigore appena pubblicata.


[1]https://www.pacefemministainazione.org/wp-content/uploads/2019/11/CONVENZIONE-ENMOD.pdf