Legge del 29 dicembre 2021 – Registro Federale dei Medici e Dottori in Medicina

REGISTRO FEDERALE DEI MEDICI E DEI DOTTORI IN MEDICINA

Art.1 Istituzione del Registro

1. Viene istituito il registro federale dei medici e dei dottori in medicina, provvisoriamente operativo per tutto il territorio del Lombardo-Veneto.

2. Possono essere iscritti su domanda dell’interessato o d’autorità coloro che hanno conseguito una laurea in medicina o equivalente nella preparazione all’esercizio della professione.

3. Il medico che fa domanda deve dichiarare le lingue che conosce.

Art.2 Gestione del Registro

1.La gestione del registro è delegata al Presidente del Tribunale del Popolo Veneto o suoi uffici. Il Tribunale e la magistratura stabiliscono quali sono i titoli automaticamente riconosciuti.

2. I casi di sospensione e cancellazione dal registro vengono decisi da magistrati del tribunale coadiuvati da un pari numero di medici di riconosciuta competenza sullo specifico del caso.

Art.3 Esercizio della professione

1. Gli iscritti al Registro devono operare in conformità alla Convenzione di Oviedo ed al divieto di modifica del genoma umano. 2. Un medico non iscritto al registro può esercitare l’attività di medico in caso di urgenza o necessità.


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Asenblea del Popoło Véneto