Decreto del Presidente: Indizione delle elezioni di Magistratura Veneta

This post was written by admin on Giugno 19, 2010
Posted Under: Decreti

Il presidente del Tribunale del Popolo Veneto, nell’esercizio delle funzioni istituzionali di garante della sovranità dell’ordinamento giuridico, dei diritti umani e dei diritti di cittadinanza quali conferiti dal Popolo Veneto:

  • sentito il parere del presidente del Governo ;
  • vista la dichiarazione di sovranità dello Stato delle Venetie del 15 marzo 2009;
  • vista la legge dell’Assemblea del 27 giugno 2009 che riapre le elezioni per via telematica di nuovi membri in zonta all’Assemblea per quanto concerne le modalità di voto;

In virtù dei poteri conferiti dalla legge e dal popolo veneto

Il Presidente decreta le elezioni di
nuovi magistrati del popolo veneto

Le elezioni sono aperte dalle ore 08.00 del giorno 20 giugno 2010 alle ore 20.00 del giorno 21 giugno 2010.

Possono ad esprimere la loro preferenza tutti i cittadini regolarmente iscritti alla anagrafe aventi anni 18 e diritto di voto.

Come si vota

  1. nel periodo indicato ogni cittadino regolarmente iscritto alla anagrafe del popolo veneto può votare per un magistrato del popolo veneto ;
  2. i cittadini di nazionalità lombarda e mantovana possono votare previa richiesta di iscrizione ad apposite liste tenute presso il Tribunale delle Venetie per magistrati della rispettiva nazionalità;
  3. gli aventi diritto non ancora cittadini dello Stato possono richiedere la cittadinanza anche contestualmente alla espressione del voto;
  4. il voto si esprime con modalità telematiche, vale a dire attraverso l’apposito sito web, o via email, o via fax o via telefono; per motivi eccezionali può essere autorizzata la spedizione del modulo cartaceo;
  5. il voto via web si esprime collegandosi al sito http://www.statoveneto.net/tribunale/2010/06/20/aperte-le-votazioni-per-nuovi-magistrati-del-popolo-veneto/ ;
  6. per votare via email e fax il cittadino visualizza il modulo di voto online , lo copia , e lo spedisce accompagnato da copia del documento di identità o patente all’indirizzo emai– tribunale(AT)statoveneto.net (mettere @ al posto di (AT) ) , o al numero fax 0497964835
  7. per votare per telefono il cittadino telefona al presidente del tribunale e, accertata l’identità del votante, si accorda per esprimere il voto che verrà registrato entro 48 ore nel sito telematico.
  8. quando almeno 3 cittadini ne facciano richiesta, un magistrato del popolo veneto può presiedere un seggio ove sia possibile il voto via web, notificando al presidente del Tribunale il luogo, la data e la durata della sessione e una stima dei voti attesi;
  9. al fine di controllare l’avvenuto conteggio del voto espresso, se il modulo o la procedura lo permettono, il cittadino ha la facoltà di indicare un codice di fantasia con il quale il voto verrà rappresentato nel sito senza l’indicazione dei dati del votante

    validità del voto

  10. il cittadino può esprimere una sola preferenza per un solo magistrato scelto fra i candidati se pubblicati, o indicando un cittadino con i requisiti di eleggibilità;
  11. i nuovi magistrati eletti vengono dichiarati tali il venerdì di ogni settimana o il giorno non festivo precedente, o secondo disponibilità del personale abilitato, ma può essere richiesto il riconteggio immediato quando sia certo che nuovi voti sono stati espressi; può essere richiesto il riconteggio se vi sono necessità di magistratura ;
  12. I nuovi magistrati eletti vengono immediatamente comunicati al presidente del Governo il quale segnala eventuali incompatibilità o mancanza di requisiti ;

candidatura

  1. il cittadino che intenda pubblicizzare e la propria candidatura a magistrato deve comunicarlo al presidente del Tribunale del Popolo veneto che pubblica la candidatura sul sito ufficiale entro 48 ore dalla richiesta; ogni pubblicità è vietata a chi abbia incarichi pubblici e a coloro che detengono il controllo di mezzi di comunicazione di massa;
  2. è nulla l’elezione di chi è stato escluso da sentenza definitiva;
  3. i nominati a magistrato del popolo veneto possono essere già stati eletti membri dell’assemblea ma non possono esercitare le funzioni di membro dell’assemblea fino a 3 mesi dopo l’ultimo incarico o funzione di magistratura svolta;
  4. il magistrato che rinunci alla carica non può più esercitarla per 5 anni ;
  5. tutte le amministrazioni nel territorio e i servizi di pubblica utilità debbono promuovono le elezioni di magistrati in conformità alle leggi;
  6. è fatto obbligo ai giornali e alle televisioni che insistano sul territorio anche solo parzialmente o accidentalmente di dare notizia delle elezioni dei magistrati a pena di condanna risarcitoria ed esclusione dall’attività;
  7. chiunque interferisca con le elezioni o con lo svolgimento di singole sue attività può essere processato sul posto dal presidente del seggio o messo agli arresti;

Il presente decreto ha valore di legge dello Stato delle Venetie per delega del Popolo Veneto. E’ obbligo di rispettarlo e farlo rispettare da chiunque sul territorio nazionale veneto.

Il Presidente del Tribunale

Francesca Carrarini

Verona, 19 06 2010

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