Legge 2 del 26 luglio 2022 – Esposizione delle bandiere

Legge sull’esposizione delle bandiere

Considerato che:

1. alcune autorità espongono bandiere del cessato regime italiano e dell’Unione Europea inducendo i cittadini della Federazione a credere nella loro legalità;

2. occorre disciplinare l’esposizione della bandiera e rappresentare le identità nazionali storiche;

Articolo 1 – Ambito della legge e territorialità

1. La presente legge disciplina l’esposizione delle bandiere.

2. Le bandiere ufficiali degli Stati che compongono la Federazione sono:

Per lo Stato Veneto, il Leone di San Marco andante con il libro aperto:

Per lo Sato Mantovano, la bandiera già in uso nel del Ducato di Mantova:

Per lo Stato Lombardo, quella del Biscione già del Ducato di Milano:

La bandiera ufficiale della Federazione è la seguente:

3. La bandiera deve essere di materiale nautico di dimensioni almeno 1,5 metri in lunghezza, ed altezza proporzionata. La bandiera va mantenuta in buono stato di conservazione e va sostituita qualora danneggiata. Fino al 1 novembre 2022, qualora non sia disponibile una bandiera idonea, la si può sostituire da rappresentazioni a stampa (su carta plastificata, plastica, tessuto idoneo ecc) o luminose.

4. La presente legge si applica nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto.

Articolo 2 – Obbligo di esposizione

1. Sono enti soggetti quelli che svolgono attività di servizio pubblico, qualunque sia la loro proprietà, ivi compresi gli enti dei comuni, le autorità territoriali e di ambito, gli impianti sportivi, le fiere, i mercati, le piazze dove già è esposta una bandiera, le stazioni e i punti di raccordo del traffico, gli eventi pubblici, tutti gli enti formativi, ogni sede radio, televisiva, giornalistica, le sedi di ogni ordine delle professioni o assimilabili, ogni ente che secondo la legislazione del tempo fosse obbligato all esposizione della bandiera italiana o dell’Unione Europea, tutte le forze già dotate di armamento.

2. Gli enti soggetti sono obbligati a sostituire entro 30 giorni la bandiera o lo stemma dell’Unione Europea con la bandiera della Federazione del Lombardo Veneto, mentre la bandiera o lo stemma della Repubblica italiana viene sostituito con quello nazionale del proprio Stato.  Le bandiere di altri Stati sono permesse solamente sugli ingressi delle ambasciate autorizzate. Nelle zone di minoranza linguistica riconosciuta è ammessa l’esposizione della bandiera identitaria se già riconosciuta.

Articolo 3 – Sanzioni

1. La mancata esposizione delle bandiera, se dovuta, o l’esposizione di una da sostituire viene sanzionata con l’ammenda da 100 a 100.000 euro al giorno in proporzione alla percentuale di popolazione raggiunta e alla visibilità comunicativa. L’ammenda è progressivamente aggravata in base alla continuazione del reato.

2. Alla sanzione pecuniaria del comma precedente si aggiunge quella penale determinata in un giorno di carcerazione per ogni giorno di violazione in proporzione alla percentuale di popolazione raggiunta e alla visibilità comunicativa, o per ogni evento espositivo se sporadico. La pena è progressivamente aggravata in base alla continuazione del reato e alla influenza sulla popolazione.

3. Delle sanzioni rispondono solidalmente il responsabile del fatto, il rappresentante legale dell’ente o facente funzioni, ed esauriti i loro averi risponde l’ente con i propri averi.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.

Legge 1 del 26 luglio 2022 – Tutela ambientale

Legge sulla tutela dell’ambiente

Considerato che:

1. dalla comparsa dell’uomo sulla terra esso ha sostanzialmente vissuto senza produrre sostanze che realizzassero un danno permanente all’ambiente;

2. nell’ultimo secolo l’uomo ha raggiunto la capacità di interferire nell’ambiente con sostanze in precedenza non presenti in natura ed i cui effetti a lungo termine sono sconosciuti;

3. molte sostanze vengono messe in commercio ed utilizzate in agricoltura, nell’industria alimentare, in cosmetica, nella sanità ecc, senza una seria valutazione dei danni a lungo termine;

4. le autorità sanitarie e di tutela dell’ambiente del mondo occidentale non rispettano il principio di precauzione e sono fortemente condizionate dalle lobby;

5. sostanze vietate dalla legge perché risultate dannose a volte vengono reimmesse in commercio sotto altro nome o con una formulazione variata di poco;

6. su alcune sostanze esiste un monopolio o un oligopolio di fatto che determina nei produttori una capacità di ricatto alle istituzioni;

7. le sostanze dimostrate sicure sono più che sufficienti per assolvere ai bisogni della vita moderna; questo considerato

Articolo 1 – Ambito e territorialità della legge

1. La presente legge tutela l’ambiente e l’essere umano nella loro interezza, e si attua nell’ambito del commercio, in agricoltura, nell’industria alimentare, nella cosmetica, nella sanità, nella tutela dell’ambiente, nelle emissione di radiofrequenze e particelle, nella tecnica nucleare e nanotecnologica, nella genetica ed in ogni ambito per cui l’immissione che permanga nell’ambiente per un tempo superiore ai 3 anni.

2. Nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto la presente legge si applica ad ogni oggetto ed essere vivente anche immesso. Inoltre si applica oltre i confini quando sia in preparazione o attuazione una minaccia agli interessi nazionali o all’umanità.

Articolo 2 – Principio di precauzione

1. Vengono chiamate “immissioni” ogni nuova sostanza, anche biologica, un emissione di radiofrequenze o particelle anche nucleari, o nano-dimensionali o ancor minori, o comunque quelle attività che producano durevoli modificazione dell’ambiente e dell’uomo per un periodo di oltre 3 anni. Il principio di precauzione è il criterio per il quale fino a quando non è stata accertata l’innocuità di una immissione essa è considerata un pericolo per l’ambiente e per l’essere umano.

2. Sono chiamati enti competenti ogni autorità, istituzione o persona, pubblica o privata, competente nell’ambito di applicazione della presente legge deve attuare il principio di precauzione in ogni decisione.

Articolo 3 – Divieto generale e immissioni ammesse

1. Sono ammesse solo le immissioni già in uso nella Repubblica di Venezia alla data del 12 maggio 1797. Sono altresì ammessi: i Raggi X, i raggi Gamma, l’uso di laser medicali, la corrente elettrica, i led, l’elettronica di consumo, i campi elettromagnetici in uso nell’ambito civile e sanitario se autorizzati, le microonde a bassa potenza limitatamente ai potenziali sicuri, le emissioni nelle fibre ottiche, le emissioni radio se autorizzate dal governo, i combustibili senza piombo esistenti al primo gennaio 1970, gli antibiotici nell’uso esclusivamente ospedaliero o clinico controllato da un medico con preferenza per gli antibiotici di origine vegetale. E’ vietata sia la produzione che la diffusione di ogni altra immissione.