Legge 1 del 26 luglio 2022 – Tutela ambientale

Legge sulla tutela dell’ambiente

Considerato che:

1. dalla comparsa dell’uomo sulla terra esso ha sostanzialmente vissuto senza produrre sostanze che realizzassero un danno permanente all’ambiente;

2. nell’ultimo secolo l’uomo ha raggiunto la capacità di interferire nell’ambiente con sostanze in precedenza non presenti in natura ed i cui effetti a lungo termine sono sconosciuti;

3. molte sostanze vengono messe in commercio ed utilizzate in agricoltura, nell’industria alimentare, in cosmetica, nella sanità ecc, senza una seria valutazione dei danni a lungo termine;

4. le autorità sanitarie e di tutela dell’ambiente del mondo occidentale non rispettano il principio di precauzione e sono fortemente condizionate dalle lobby;

5. sostanze vietate dalla legge perché risultate dannose a volte vengono reimmesse in commercio sotto altro nome o con una formulazione variata di poco;

6. su alcune sostanze esiste un monopolio o un oligopolio di fatto che determina nei produttori una capacità di ricatto alle istituzioni;

7. le sostanze dimostrate sicure sono più che sufficienti per assolvere ai bisogni della vita moderna; questo considerato

Articolo 1 – Ambito e territorialità della legge

1. La presente legge tutela l’ambiente e l’essere umano nella loro interezza, e si attua nell’ambito del commercio, in agricoltura, nell’industria alimentare, nella cosmetica, nella sanità, nella tutela dell’ambiente, nelle emissione di radiofrequenze e particelle, nella tecnica nucleare e nanotecnologica, nella genetica ed in ogni ambito per cui l’immissione che permanga nell’ambiente per un tempo superiore ai 3 anni.

2. Nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto la presente legge si applica ad ogni oggetto ed essere vivente anche immesso. Inoltre si applica oltre i confini quando sia in preparazione o attuazione una minaccia agli interessi nazionali o all’umanità.

Articolo 2 – Principio di precauzione

1. Vengono chiamate “immissioni” ogni nuova sostanza, anche biologica, un emissione di radiofrequenze o particelle anche nucleari, o nano-dimensionali o ancor minori, o comunque quelle attività che producano durevoli modificazione dell’ambiente e dell’uomo per un periodo di oltre 3 anni. Il principio di precauzione è il criterio per il quale fino a quando non è stata accertata l’innocuità di una immissione essa è considerata un pericolo per l’ambiente e per l’essere umano.

2. Sono chiamati enti competenti ogni autorità, istituzione o persona, pubblica o privata, competente nell’ambito di applicazione della presente legge deve attuare il principio di precauzione in ogni decisione.

Articolo 3 – Divieto generale e immissioni ammesse

1. Sono ammesse solo le immissioni già in uso nella Repubblica di Venezia alla data del 12 maggio 1797. Sono altresì ammessi: i Raggi X, i raggi Gamma, l’uso di laser medicali, la corrente elettrica, i led, l’elettronica di consumo, i campi elettromagnetici in uso nell’ambito civile e sanitario se autorizzati, le microonde a bassa potenza limitatamente ai potenziali sicuri, le emissioni nelle fibre ottiche, le emissioni radio se autorizzate dal governo, i combustibili senza piombo esistenti al primo gennaio 1970, gli antibiotici nell’uso esclusivamente ospedaliero o clinico controllato da un medico con preferenza per gli antibiotici di origine vegetale. E’ vietata sia la produzione che la diffusione di ogni altra immissione.


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Asenblea del Popoło Véneto