Legge 1 del 6 maggio 2023

Gestione dei Beni digitali e Criptovalute

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Gestione dei Beni digitali e Criptovalute

Considerato

che il meccanismo di gestione dei fondi deve conciliare la tutela della riservatezza dei donatori con le necessità istituzionali di monitoraggio e contabilità;

quanto approfondito nella relazione annessa;

L’Assemblea delibera

Art. 1- Il Governo ha la facoltà di designare e sospendere uno o più soggetti alla gestione e custodia di criptovalute e altri beni digitali.

Art. 2- Un incaricato ha l’onere di custodire i codici d’accesso ai fondi con diligenza, sicurezza, scrupolosità e secondo le migliori pratiche.

Art. 3- Il mandato dell’incaricato ha una durata di 12 mesi rinnovabile dal Governo e può condurre solo 2 mandati consecutivi.

Art. 4- Il Governo deve notiñcare il mandato ed eventuali variazioni degli incarichi ai presidenti dell’Assemblea e del Tribunale.

Art. 5- Vengono forniti alla Commissione Finanziamento gli strumenti per monitorare i beni digitali per quanto possibile in tempo reale o come minimo mensilmente con il patto della riservatezza delle informazioni stesse.

Art. 6- L’Incaricato non può delegare le sue funzioni e responsabilità connesse.

Questa legge entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione.