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Legge 1 del 6 maggio 2023

Gestione dei Beni digitali e Criptovalute

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Gestione dei Beni digitali e Criptovalute

Considerato

che il meccanismo di gestione dei fondi deve conciliare la tutela della riservatezza dei donatori con le necessità istituzionali di monitoraggio e contabilità;

quanto approfondito nella relazione annessa;

L’Assemblea delibera

Art. 1- Il Governo ha la facoltà di designare e sospendere uno o più soggetti alla gestione e custodia di criptovalute e altri beni digitali.

Art. 2- Un incaricato ha l’onere di custodire i codici d’accesso ai fondi con diligenza, sicurezza, scrupolosità e secondo le migliori pratiche.

Art. 3- Il mandato dell’incaricato ha una durata di 12 mesi rinnovabile dal Governo e può condurre solo 2 mandati consecutivi.

Art. 4- Il Governo deve notiñcare il mandato ed eventuali variazioni degli incarichi ai presidenti dell’Assemblea e del Tribunale.

Art. 5- Vengono forniti alla Commissione Finanziamento gli strumenti per monitorare i beni digitali per quanto possibile in tempo reale o come minimo mensilmente con il patto della riservatezza delle informazioni stesse.

Art. 6- L’Incaricato non può delegare le sue funzioni e responsabilità connesse.

Questa legge entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione.

Statuto Commissione Finanziamento

Statuto della Commissione Finanziamento

Art.1- La commissione si occupa di individuare dei metodi di finanziamento per l’attuazione della liberazione nazionale e di proporli al Senato Federale.

Art.2- La Commissione è rappresentata dal Presidente che è nominato dal Senato Federale, il quale nomina anche un

vicepresidente che lo rappresenta in caso di assenza o delega. Il Presidente ed il suo Vice durano in carica per 2 anni, rinnovabili una o più volte per un totale complessivo massimo di 4 anni. In caso di assenza di entrambi la Presidenza è retta dal membro di commissione più anziano.

Art.3- Fanno parte della Commissione solo membri effettivi dal Senato Federale i quali non percepiscono emolumenti.

Art.4- La Commissione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. I nuovi membri devono partecipare almeno due volte prima di poter votare.

Art.5- La commissione può audire gratuitamente chiunque ritenga.

Art.6- Le delibere della Commissione possono essere votate anche dai membri assenti entro le 72 ore dalla fine della seduta.

Art.7- I membri della Commissione possono dimettersi in qualunque momento e lo comunicano al Presidente della

Commissione e al Presidente del Senato Federale. In caso di dimissioni del Presidente o del Vicepresidente, il presidente del Senato Federale nomina un sostituto temporaneo e il Senato rinnova entrambe le cariche entro tre mesi.

Art.8- La Commissione si dota di un regolamento interno per la gestione dei lavori che può essere modificato solo con il 75% dei voti favorevoli di tutti i Commissari.

Art.9- Lo Statuto della Commissione entra in vigore quando approvato dal Senato Federale.

APPROVATO IL 13 APRILE 2023 DALL’ASSEMBLEA DEL POPOLO VENETO IN FUNZIONE DI SENATO FEDERALE.

Presidente: Moras Amedeo

Membri: Moras Nicola, Palmerini Loris, Ravazzolo Luca, Zanella Alessandro