Regołamento del Tribunale

In baxe a le normative aprovàe dal’Asenblea durante le riunion dei giorni:

(2014) 27 ago (2013)  17 febraro m.v., (2011) 13 otobre, (2010) 5 setenbre, (1999) 26 setenbre.

In baxe a le normative aprovàe dal Governo coi Decreti del:

(2000) 4 jug

Xe in vigore la seguente lexe:

 Regołamento del Tribunałe

  26 setenbre 1999 – Fondasion del Tribunałe

Il popolo veneto, riconosciuto dall’art.2 della L.n.340 del 1971 della Repubblica Italiana, nella maggioranza dei cittadini veneti iscritti regolarmente alla “Lista dei cittadini veneti” tenuta dal regolare Autogoverno del Popolo Veneto proclamato ai sensi della suddetta L.n.340 e del “Patto sui diritti e civili e politici ” recepito dallo Stato Italiano con la l.n.881 del 1977, il popolo veneto si riunisce oggi per la creazione di sue istituzioni fondamentali nel rispetto delle leggi e delle libertà politiche e dal diritto naturale riconosciuti.

Nella discussione assembleare nel rispetto della tradizione consiliare veneta si è riconosciuta la necessità della istituzione di una giurisdizione generale che tuteli i diritti soggettivi e gli interessi dei cittadini veneti secondo le leggi dell’autogoverno del popolo veneto perché è evidente che lo Stato Italiano non tutela, come suo obbligo, i diritti fondamentali dei cittadini veneti, sia i diritti civili e politici, sia quelli culturali, sociali e di sicurezza personale.

In virtù della libertà e della potestà politica riconosciuta al popolo veneto, data e riconosciuta la negazione di diritti linguistici, civili e politici dei cittadini veneti, per la necessità ed urgenza della tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini veneti, viene dichiarata la nascita del “Tribunale del Popolo Veneto” avente tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta gli riconosce. D’ora innanzi il “Tribunale del Popolo Veneto” potrà essere indicato semplicemente con il termine “Il Tribunale”.

Il Tribunale ha un presidente eletto direttamente dal popolo avente i requisiti di competenza ed imparzialità necessari al suo ruolo e stabiliti dalla legge veneta..

Il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto coordina l’amministrazione della giustizia veneta, istituisce sezioni particolari che trattino cause di materie complesse, conferisce il titolo di giudice veneto, autorizza l’iscrizione dei procuratori abilitati nella giustizia veneta,. vigila sul buon trattamento delle cause, sanziona in via non esclusiva le violazioni di diritti umani commesse da giudici o da personale della giustizia, è obbligato a denunciare e porre sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza, interviene presso l’autogoverno del popolo esclusivamente per i problemi organizzativi della amministrazione della giustizia, agisce nella piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo.

Per necessità od urgenza od in speciali condizioni, può essere Presidente del Tribunale del Popolo Veneto ogni cittadino veneto regolarmente iscritto alla “Lista dei cittadini Veneti” avente almeno trenta anni di età superato un esame di verifica delle competenze giuridiche minime, ed assume la presidenza temporanea con il titolo di “Presidente supplente del Tribunale”

Il popolo veneto istituisce la “Lista dei crimini” e la “Lista degli usi” contenenti le sanzioni e le regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere enunciato in almeno una di tali liste.

I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui fornita riguardo agli usi.

Il Popolo Veneto proclama che l’articolo 1 della “Lista dei crimini” è costituito dal seguente testo :

“Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ” o nel “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali” emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.”

Nel rispetto dell’interesse collettivo è riconosciuto al Governo del popolo Veneto il potere di grazia e condono.

Il popolo veneto, riconosciuto dall’art.2 della L.n.340 del 1971 della Repubblica Italiana, nella maggioranza dei cittadini veneti iscritti regolarmente alla “Lista dei cittadini veneti” tenuta dal regolare Autogoverno del Popolo Veneto proclamato ai sensi della suddetta L.n.340 e del “Patto sui diritti e civili e politici ” recepito dallo Stato Italiano con la l.n.881 del 1977, il popolo veneto si riunisce oggi per la creazione di sue istituzioni fondamentali nel rispetto delle leggi e delle libertà politiche e dal diritto naturale riconosciuti.

Nella discussione assembleare nel rispetto della tradizione consiliare veneta si è riconosciuta la necessità della istituzione di una giurisdizione generale che tuteli i diritti soggettivi e gli interessi dei cittadini veneti secondo le leggi dell’autogoverno del popolo veneto perché è evidente che lo Stato Italiano non tutela, come suo obbligo, i diritti fondamentali dei cittadini veneti, sia i diritti civili e politici, sia quelli culturali, sociali e di sicurezza personale.

In virtù della libertà e della potestà politica riconosciuta al popolo veneto, data e riconosciuta la negazione di diritti linguistici, civili e politici dei cittadini veneti, per la necessità ed urgenza della tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini veneti, viene dichiarata la nascita del “Tribunale del Popolo Veneto” avente tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta gli riconosce. D’ora innanzi il “Tribunale del Popolo Veneto” potrà essere indicato semplicemente con il termine “Il Tribunale”.

Il Tribunale ha un presidente eletto direttamente dal popolo avente i requisiti di competenza ed imparzialità necessari al suo ruolo e stabiliti dalla legge veneta..

Il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto coordina l’amministrazione della giustizia veneta, istituisce sezioni particolari che trattino cause di materie complesse, conferisce il titolo di giudice veneto, autorizza l’iscrizione dei procuratori abilitati nella giustizia veneta,. vigila sul buon trattamento delle cause, sanziona in via non esclusiva le violazioni di diritti umani commesse da giudici o da personale della giustizia, è obbligato a denunciare e porre sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza, interviene presso l’autogoverno del popolo esclusivamente per i problemi organizzativi della amministrazione della giustizia, agisce nella piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo.

Per necessità od urgenza od in speciali condizioni, può essere Presidente del Tribunale del Popolo Veneto ogni cittadino veneto regolarmente iscritto alla “Lista dei cittadini Veneti” avente almeno trenta anni di età superato un esame di verifica delle competenze giuridiche minime, ed assume la presidenza temporanea con il titolo di “Presidente supplente del Tribunale”

Il popolo veneto istituisce la “Lista dei crimini” e la “Lista degli usi” contenenti le sanzioni e le regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere enunciato in almeno una di tali liste.

I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui fornita riguardo agli usi.

Il Popolo Veneto proclama che l’articolo 1 della “Lista dei crimini” è costituito dal seguente testo :

“Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ” o nel “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali” emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.”

Nel rispetto dell’interesse collettivo è riconosciuto al Governo del popolo Veneto il potere di grazia e condono.

D. 4 jugno 2000

Al Prexidente del Tribuna£ del Popo£o Veneto o al suplente ghe speta 6000 Euro al mexe.

I aministrativi xe nominà provixoriamente dai Mistri de conpetensa e ghe speta 3000 Euro al mexe.

Ogni adeto o inpiegà a l’aministrasion veneta ciapa 2000 Euro /mexe.

Ai agenti de poisia veneta o judisiaria ghe va na xonta de indenità pa’l riscio de 1000 Euro/mexe.

I conpensi xe in cifre lorde. £e paghe vien dae co ghe xe disponibi£ità de casa, che xe de conpetensa del ministero de£e finanse.

5 setenbre 2010

1- Sia il presidente del Tribunale che il suo supplente debbono avere almeno 25 anni.

13 otobre 2011

-Data l’asensa del presidente del Tribunale, ła necessità ed urgenza e łe speciałi condision, ai sensi del Statuto del Tribunał, l’asenblea vota l’elesion de un “Presidente supplente del Tribunale”.

Se candida i menbri de l’Asenblea Mario Busato e Luca Lera.
L’Asenblea nomina presidente suplente del Tribunałe del Popoło Veneto Luca Lera.

17 xenaro 2013 m.v. (2014)

Vien aprovà el Rejistro Dijitae dele Istitusion al 31/12/2013 consultabiłe in linea da tuti i çitadini.

Al Presidente del Tribunale ghe speta un conpenso de 15000 Dogadi al mexe.

Ai Majistrati ghe speta un conpenso de 10000 Dogadi al mexe.

Ai altri dipendenti de l’Aministrasion Veneta ghe speta un conpenso de 4000 Dogadi al mexe.

Anca in caxo de acumulo de cariche el conpenso ga un teto masimo de 30000 Dogadi.

I menbri che xe stà espulsi o xe decadùi dai ruoli istitusionali e che ga disconosùo le Istitusion ga tenpo 60 dì par depoxitarghe al Tribunale del Popolo Veneto dichiarasion de riconosimento dele Istitusion prexenti e pasà, par podere in futuro otegnere i conpensi maturai nel svolgimento dei ruoli stesi. In mancansa dela dichiarasion i conpensi vien anulà e se procede a eventuale rixarcimento del dano.

27 agosto 2014

L’Asenblea vota Federico Ioverno de Vicensa come novo presidente del Tribunale del popolo veneto.


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Asenblea del Popoło Véneto