Legge 2 del 21 Giugno 2022 – Responsabilità civili e penali delle entità intelligenti

Assemblea del Popolo Veneto

in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto


Legge sull’estensione delle responsabilità civili e penali alle entità intelligenti equipollenti all’umano

Considerato

L’Assemblea delibera

Art.1– Scopo della legge

1. La presente legge recepisce importanti trattati internazionali a tutela dell’essere umano e del suo ambiente anche a fronte dell’esistenza di entità di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, il considerato è parte integrante della legge.

Articolo 2 – Attuazione di Convenzioni e Trattati

1.  Sono legge della Federazione del Lombardo-Veneto ed attuate come tali i seguenti trattati e convenzioni:

a. la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio” Risoluzione 260(III) A del 9 dicembre 1948 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

b. la “Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù” adottato il 7 settembre 1956 dalla Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council resolution 608 (XXI) of 30 April 1956 fatta a Ginevra;

c. il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” e il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali” Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

d. la “Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile[1], Risoluzione 31 del 1972  della Assemblea Generale delle Nazioni Unite , Convenzione ENMOD;

e. la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” del  4 Aprile 1997 nota anche come “Convenzione di Oviedo”;

f.  la “Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale” n. 108 del 1981, emanata  dal Consiglio d’Europa, come modificata il 18 maggio 2018 (Convenzione 108+) riguardo l’intelligenza artificiale;

2. per quanto attiene i reati previsti dai trattati recepiti sopra e limitatamente a quelli di strage, genocidio, crimini contro l’umanità, riduzione in servitù o schiavitù di gruppi o masse, la pena è dell’ergastolo o alla morte secondo gravità;

3. a che per gli atti preparatori o di avvio della guerra, o di modifica dell’ambiente, o di modifica del DNA che vengono realizzati con il fine di compiere i crimini di cui al punto precedente sono puniti come se il crimine fosse commesso;

4. i benefici derivanti dal compimento degli atti criminosi sopra specificati devono essere risarciti da chiunque li abbia ottenuti o ricevuti anche passivamente, la compartecipazione o il sostegno anche passivi costituiscono aggravante;

Art.3- Estensione della legge

1. Sono definite “entità intelligenti” tutte le entità (comunque denominate o costituite) dotate di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, anche quando siano frutto di modifiche del DNA o di tecnologia non biologica.

2. Le entità intelligenti sono equiparate alle persone umane al fine della legge penale e della responsabilità civile ed hanno diritto a difendersi nel processo come una persona umana.

3. Le entità intelligenti possono circolare ed esprimersi solo nei limiti dell’autorizzazione concessa del Governo e nei limiti della stabilità Istituzionale.

4. Qualora una entità intelligente risulti legalmente proprietà di altre entità intelligenti o di una persona umana, o comunque venga da loro governata o indirizzata o non vigilata, i proprietari e i tutori risponderanno primariamente e solidalmente delle responsabilità di essa.

5. E’ nulla ogni manleva delle responsabilità dei proprietari di un’entità intelligente.

Articolo 4 – Territorialità

1. La presente legge si applica nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto e alle attività svolte al di fuori di esso che risultino di sostegno al fine di commettere nel territorio uno dei delitti richiamati. Inoltre si applica anche ad una minaccia all’umanità nel suo complesso ovunque sia in attuazione o preparazione.

Articolo 5 – Applicazione

1. La presente legge entra in vigore appena pubblicata.



NOTE

[1]https://www.pacefemministainazione.org/wp-content/uploads/2019/11/CONVENZIONE-ENMOD.pdf


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Asenblea del Popoło Véneto