Legge 1 del 8 Settembre 2022 – Tutela della Privacy

Assemblea del Popolo Veneto

in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto


Considerato

l’Assemblea delibera

Art.1 – Ambito e territorialità della legge

1. Sono dati personali la registrazione in qualunque forma o il tracciamento di una persona relativamente ai suoi gusti, contatti e frequentazioni, movimenti, acquisti, idee su un qualunque argomento, messaggistica di qualunque genere, l’elenco delle chiamata, abitudini, dati sanitari, attività finanziarie, ogni tipo di acquisto e consumo compreso quello multimediale.

2. La presente legge tutela i dati personali di un singolo essere umano, anche quando questi siano gestiti in forma anonimizzata o utilizzati in forma aggregata od offuscata.

3. La presente legge si applica al territorio della Federazione del Lombardo-Veneto. Inoltre si applica oltre i confini quando sia in preparazione o attuazione una minaccia agli interessi nazionali o all’umanità.

Art. 2 – Divieto di memorizzazione

1. Nessun dato personale può essere memorizzato se non per il tempo e gli scopi espressamente autorizzati dall’interessato che autorizza nominalmente una specifica altra persona o responsabile. Sono nulle le autorizzazione al trattamento dei dati per più di 365 giorni.

2. Tranne quando espressamente concesso dall’interessato, ogni dato personale esistente deve essere eliminato permanentemente entro 90 giorni.

3. Le Istituzioni del Lombardo-Veneto al loro interno tutelano la privacy secondo le direttive delle rispettive autorità o enti e gestiscono i dati solo per quanto necessario.

Art. 3 – Applicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.


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Asenblea del Popoło Véneto