Legge n. 1 del 23 novembre 2023 – Istitussion Comission Decolonisassion

Considerato

– che è necessario, ai fini del processo di liberazione, che i parlamentari e altri membri delle istituzioni  si aggiornino periodicamente con riguardo l’attualità generale e altri sviluppi rilevanti e sviluppino proposte da sottoporre al voto dell’Assemblea

L’Assemblea delibera

Art. 1- Viene rinominata la “Commissione per la Causa Internazionale” in  “Commissione Decolonizzazione”.

Art. 2- La Commissione Decolonizzazione viene munita del seguente statuto:

– Statuto della Commissione Decolonizzazione:

  Art.1- il compito della Commissione Decolonizzazione è di consentire ai parlamentari di confrontarsi e presentare  al senato proposte funzionali al compimento della decolonizzazione. 

  Art.2- La Commissione è rappresentata dal Presidente che è nominato dal Senato Federale, il quale nomina anche un vicepresidente che lo rappresenta in caso di assenza o delega. Il Presidente ed il suo Vice durano in carica per 2 anni, rinnovabili una o più volte per un totale complessivo massimo di 4 anni. In caso di assenza di entrambi la Presidenza è retta dal membro di commissione più anziano.

  Art.3- Fanno parte della Commissione solo membri effettivi del Senato Federale i quali non percepiscono emolumenti per l’incarico di commissario.

  Art.4- La Commissione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. I nuovi membri devono partecipare almeno due volte prima di poter votare.

  Art.5- La commissione può audire gratuitamente chiunque ritenga.

  Art.6- Le delibere della Commissione possono essere votate anche dai membri assenti entro le 72 ore dalla fine della seduta.

  Art.7- I membri della Commissione possono dimettersi in qualunque momento e lo comunicano al Presidente della Commissione e al Presidente del Senato Federale. In caso di dimissioni del Presidente o del Vicepresidente, il presidente del Senato Federale nomina un sostituto temporaneo e il Senato rinnova entrambe le cariche entro tre mesi.

  Art.8- La Commissione si dota di un regolamento interno per la gestione dei lavori che può essere modificato solo con il 75% dei voti favorevoli di tutti i Commissari nel rispetto degli statuti del Senato.


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Asenblea del Popoło Véneto