Legge 26 settembre 1999 – Istituzione Tribunale, lista dei crimini, grazia e condono

L’Assemblea del Popolo Veneto Considerato:

Il popolo veneto, riconosciuto dall’art.2 della L.n.340 del 1971 della Repubblica Italiana, nella maggioranza dei cittadini veneti iscritti regolarmente alla “Lista dei cittadini veneti” tenuta dal regolare Autogoverno del Popolo Veneto proclamato ai sensi della suddetta L.n.340 e del “Patto sui diritti e civili e politici ” recepito dallo Stato Italiano con la l.n.881 del 1977, il popolo veneto si riunisce oggi per la creazione di sue istituzioni fondamentali nel rispetto delle leggi e delle libertà politiche e dal diritto naturale riconosciuti.

Nella discussione assembleare nel rispetto della tradizione consiliare veneta si è riconosciuta la necessità della istituzione di una giurisdizione generale che tuteli i diritti soggettivi e gli interessi dei cittadini veneti secondo le leggi dell’autogoverno del popolo veneto perché è evidente che lo Stato Italiano non tutela, come suo obbligo, i diritti fondamentali dei cittadini veneti, sia i diritti civili e politici, sia quelli culturali, sociali e di sicurezza personale.

In virtù della libertà e della potestà politica riconosciuta al popolo veneto, data e riconosciuta la negazione di diritti linguistici, civili e politici dei cittadini veneti, per la necessità ed urgenza della tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini veneti

L’Assemblea delibera

Istitusion del Tribunale del Popolo Veneto

Art. 1 – viene istituito il “Tribunale del Popolo Veneto” avente tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta gli riconosce. D’ora innanzi il “Tribunale del Popolo Veneto” potrà essere indicato semplicemente con il termine “Il Tribunale”.

Art. 2 – Il Tribunale ha un presidente eletto direttamente dal popolo avente i requisiti di competenza ed imparzialità necessari al suo ruolo e stabiliti dalla legge veneta..

Art. 3 – Il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto coordina l’amministrazione della giustizia veneta, istituisce sezioni particolari che trattino cause di materie complesse, conferisce il titolo di giudice veneto, autorizza l’iscrizione dei procuratori abilitati nella giustizia veneta,. vigila sul buon trattamento delle cause, sanziona in via non esclusiva le violazioni di diritti umani commesse da giudici o da personale della giustizia, è obbligato a denunciare e porre sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza, interviene presso l’autogoverno del popolo esclusivamente per i problemi organizzativi della amministrazione della giustizia, agisce nella piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo.

Art. 4 – Per necessità od urgenza od in speciali condizioni, può essere Presidente del Tribunale del Popolo Veneto ogni cittadino veneto regolarmente iscritto alla “Lista dei cittadini Veneti” avente almeno trenta anni di età superato un esame di verifica delle competenze giuridiche minime, ed assume la presidenza temporanea con il titolo di “Presidente supplente del Tribunale”

Art. 5 – Il popolo veneto istituisce la “Lista dei crimini” e la “Lista degli usi” contenenti le sanzioni e le regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere enunciato in almeno una di tali liste.

Art. 6 – I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui fornita riguardo agli usi.

Art.7 – Vien istituia la Lista Dei Crimini: Art.1 – Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ” o nel “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali” emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi. Art. 8 – Poteri del Governo Nel rispetto dell’interesse collettivo è riconosciuto al Governo del popolo Veneto il potere di grazia e condono. La presente legge entra invigore appena pubblicata.

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Asenblea del Popoło Véneto