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Legge 1 del 18 gennaio 2022 m.v. – Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini

Legge 1 del 18/1/23 – Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini.

Considerato che:

– nel 1859 il Regno di Sardegna e l’Impero dei Francesi hanno iniziata l’occupazione della Lombardia (parte del Regno Lombardo-Veneto) in violazione del diritto internazionale,e i cittadini non hanno mai dato liberamente il loro consenso all’annessione;

– il Regno di Sardegna, autoproclamatosi Regno d’Italia nel 1861, nel 1866 ha allargato l’occupazione anche alla restante parte del Lombardo-Veneto, pur avendo perso la guerra e senza che vi fosse il libero voto per l’annessione o l’indipendenza riconosciuto dal trattato di Vienna del 1866;

– l’occupazione del Lombardo-Veneto perdura tutt’ora da parte della Repubblica Italiana (Stato successore del Regno d’Italia) ed è oggi responsabilità pure della Unione Europea;

– l’occupazione del Lombardo-Veneto è un regime coloniale contrario al diritto internazionale ed è in violazione della sovranità originaria del popolo veneto che è indigeno del territorio;

– l’occupazione e il regime coloniale rende di fatto impossibile ai cittadini del Lombardo-Veneto il pieno godimento dei propri diritti e la tutela degli interessi anche economici e sociali e culturali come stabilito dalla legislazione di Autogoverno;

– per poter tutelare almeno in parte i propri diritti ed interessi i cittadini del Lombardo-Veneto sono costretti a sottoporsi alle Autorità illegali dirette dall’Italia e dalla UE e loro collaboratori;

– secondo le norme di autogoverno le responsabilità civili e penali per lo più non vanno in prescrizione;

l’Assemblea delibera

 Art. 1 – non vanno in prescrizione le responsabilità civili, penali, i danni economici, i diritti patrimoniali stabiliti dalle norme di autogoverno, come altresì i diritti derivanti da cessioni e successioni.

Art. 2 – i procedimenti di ogni tipo, anche penali o con oggetto interessi e diritti anche economici e morali, sono legalmente validi solo se istruiti e decisi da amministrazioni derivanti dalle istituzioni che fanno parte dell’ordinamento giuridico scaturito dall’autodeterminazione del popolo Veneto del 1999 e dalla successione al Lombardo-Veneto del 2006.

Art. 3 – il principio ne bis in idem si applica solo alle pronunce di cui all’art.2.

Art. 4 – quando il cittadino del popolo veneto o del Lombardo-Veneto iscritto all’anagrafe è costretto a difendersi o chiedere giustizia alle autorità occupanti o comunque abusive, non viene meno e non si prescrive il suo diritto stabilito dalla legislazione di autogoverno, e potrà farlo valere in seguito al termine dell’occupazione.

Art. 5 – per i danni cagionati dalle pronunce di autorità abusive ne rispondono solidalmente le stesse e i loro funzionari e le entità giuridiche, politiche, gli Stati e le organizzazioni da cui promanano.

Art. 6 – nelle pronunce che rivedono le decisioni di autorità abusive si tiene conto anche del danno economico ed esistenziale dei danneggiati, secondo giurisprudenza e secondo i canoni internazionali.

*Art.7 – Il Tribunale del Popolo Veneto diventa anche ‘Tribunale del lombardo-veneto’.

*Art. 8 – Nel Lombardo-Veneto non sono efficaci, se non vengono registrate al Tribunale del Lombardo-Veneto, tutti gli atti (comunque denominati) che stabiliscono diritti reali (cessioni, concessioni, affitti ecc) su immobili, terreni, sfruttamento delle acque e delle zone acquose, sfruttamento  minerario e delle risorse minerarie, sfruttamento delle frequenze radio ed elettromagnetiche, sfruttamento boschivo, parti o interi di imprese di qualunque forma. Sui diritti lesi non esiste usucapione o diritto acquisito se non in virtù di una sentenza del Tribunale del Lombardo-Veneto. Nel territorio dello Stato Veneto la legge non può devolvere la competenza ad altri che al Tribunale del Popolo Veneto.

* AGGIUNTI CON LEGGE DEL 13 APRILE 2023.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.

Codice Penale – Raccolta di leggi

In baxe a le normative aprovàe da l’Asenblea durante le riunion:

(2013) 17 xenaro m.v.,  (1999) 26 set

In baxe a le normative aprovàe dal Governo co i Decreti:

(2011) 20 lug, (2009) 28 diç, (2002) 20 mar, (2000) 12 diç,

Xe in vigore el seguente:

Codexe Penale

26 setenbre 1999

Il popolo veneto istituisce la “Lista dei crimini” e la “Lista degli usi” contenenti le sanzioni e le regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere enunciato in almeno una di tali liste.

I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui fornita riguardo agli usi.

Il Popolo Veneto proclama che l’articolo 1 della “Lista dei crimini” è costituito dal seguente testo :

“Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ” o nel “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali” emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.”

D. 12 diçenbre 2000

Ogni persona che sensa autorixasion exercita una cualsiasi funsion asegnà da£a lexe veneta a na autorità Veneta comete reato de uxurpasion de funsion, e ga da esare dichiarà in aresto so’l momento da chiuncue. I dichiarai in aresto pa uxurpasion vien condanai co un minimo de cuindexe ani de prexon co £a xonta de rixarcimento e detension secondo gravità e insistensa del reato.

L’uxurpasion de funsion mi£itari xe punìa co na volta e mexa £a pena prevista in altri casi. Sto reato vien xontà a£a lista dei crimini Veneti.

D. 20 marso 2002

L’ evaxion fisca£ xe reato punìo co’l rixarcimento del dano al fisco veneto e £a prexon de 1 jorno ogni 1000 Euro no pagai. Pa i caxi pì gravi ghe xe un aumento de£a pena in proporsion a£a soma no pagà secondo jurisprudensa.
£a jurisprudensa po£ convertire el carcere in multa adisiona£ co no ricore el perico£o socia£. El pagamento del debito al fisco po£ conportar el secuestro de i beni de l’evaxor. Ga da esare pagai i interesi anua£i secondo el dato Eurostat aumentà del 8% anca pa’l mancato e ritardà pagamento.

D. 28 diçenbre 2009

Articolo 7 – In attesa di una organica sistematizzazione delle Lista dei Crimini e della lista degli Usi, vengono rese esecutive nell’ordinamento veneto tutte le fattispecie di reato e tutte le fattispecie del codice civile della legislazione italiana vigenti al 23 maggio 1992, sempre che esse non siano in contrasto con le norme venete oppure con i principi comuni agli stati Europei e salvo giurisprudenza veneta.

D. 20 lujo 2011 – Sanzioni aggiuntive per l’evasione fiscale
a) Il mancato pagamento delle tasse alle amministrazioni di autogoverno comporta sull’ammontare dell’evaso addizionato dei costi di accertamento la sanzione del 15% ricalcolata annualmente comprensivo della sanzione precedente.
b) chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio economico, sociale o politico, disconosce le Istituzioni di Autogoverno, viene condannato al risarcimento dei vantaggi economici ottenuti con la sanzione del 15% ricalcolata annualmente .
c) quando l’illecito guadagno superi i 100.000 euro vi è la condanna al carcere con pena proporzionale secondo giurisprudenza, e il condannato viene interdetto a vita dalla eleggibilità e dalle funzioni nell’amministrazione di Autogoverno.
d) Il dovere di restituzione dei vantaggi illegalmente ottenuti non si prescrive, si trasmette agli eredi, ai congiunti e a coloro che hanno beneficiato indirettamente.

 

17 xenaro 2013 m.v. (2014)

No ghe xe prescrision par nesun proceso civiłe e penałe, fata ecesion par i dani economici soto el vałore de 1000 euro e i reati penałi co pena masima de 1 ano.