Elezioni Nazionali del Popolo Veneto del 25 gennaio 2009
Elezioni della Città Metropolitana di Venezia

Tribunale del Popolo Veneto

Stato delle Venezie – Venezie, Friuli, Lombardo e Mantova
(ex art.2 L.n.340/1971 e L.n.881/1977)

Decreto 08 dicembre 2008 n.1

Elezioni Nazionali del Popolo Veneto del 25 gennaio 2009

Elezioni della Città Metropolitana di Venezia

Il presidente del Tribunale, nell’esercizio delle funzioni istituzionali di garante della sovranità dell’ordinamento giuridico, dei diritti umani e dei diritti di cittadinanza quali conferiti dal Popolo Veneto:

  • visto il “patto internazionale sui diritti civili e politici” nel quale si è riconosciuto che tutti i popoli “decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale” e che “tutti i popoli possono disporre liberamente
    delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali
    ”;

  • visti i decreti di convocazione del referendum del 1946 sulla forma di stato italiano e verificata la nullità del risultato referendario per l’illegittima esclusione dal voto degli aventi diritto nei territori di Udine, Pordenone, Istria, Dalmatia, Quarnaro, isole Ioniche e mediterranee, e di Bolzano;

  • visti i trattati internazionali del 1866 riguardante la cessione di territori veneti, lombardi e mantovani e accertato il difetto di legittimazione del cedente al Commissario dei Savoia (nullità della cessione);

  • poiché il “popolo veneto” quale soggetto internazionale, nelle esercizio dei suoi diritti ha legittimamente attuato dal 1999 l’autodeterminazione di proprie istituzioni culminata nella proclamazione e realizzazione dello Stato delle Venezie nel 2006 quale giurisdizione sovrana in proprio territorio;

  • visto l’accertato assoluto difetto di giurisdizione della amministrazione italiana nei territori dello Stato delle Venezie;

  • visti i fondamenti legali dell’Anagrafe del Popolo Veneto quale Istituzione che garantisce a ciascun cittadino veneto il diritto “di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti” e “di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori” ;

  • visto il decreto di convocazione delle elezioni nazionali venete del 2000 e il decreto di convocazione delle elezioni di Autogoverno del 2002;

  • vista la richiesta del Governo del Popolo Veneto;

In virtù dei poteri conferitimi dalla legge e dal popolo veneto,

Il Presidente Indice
Elezioni Nazionali del Popolo Veneto del 25 gennaio 2008
Elezioni della Città Metropolitana di Venezia

Sono indette per il giorno 25 gennaio 2009 le elezioni di rinnovo della Assemblea Nazionale Veneta delle Venezie e le elezioni del sindaco della città metropolitana di Venezia;

Il presente decreto non prevale sui diritti della Repubblica Veneta invasa nel 1797 dalle truppe napoleoniche né rende invalidi i diritti del popolo veneto conferitegli dal Maggior Consiglio l’11 maggio 1797, e ne sono attuazione parziale in vista della piena attuazione.

  1. l’Assemblea nazionale Veneta è il parlamento nazionale del popolo veneto e delle minoranze nazionali del territorio dello Stato delle Venezie ricomprendente, i territori del regno Lombardo Veneto, Mantova, Friuli e gli altri territori occupati delle Venezie;

  2. la città metropolitana di Venezia è la circoscrizione afferente al Dogado di terra ferma;

  3. sono elettori tutti i cittadini veneti iscritti regolarmente all’anagrafe del Popolo Veneto aventi compiuto 18 anni entro il 25 gennaio 2009;

  4. ogni cittadino elettore può votare un qualunque altro elettore anche se non si è candidato;

  5. il cittadino che intenda pubblicizzare e propagandare la propria candidatura deve preventivamente comunicarlo entro il giorno 22 gennaio 2009 al presidente del Tribunale del Popolo veneto che pubblica la candidatura sul sito ufficiale entro 48 ore dalla richiesta; ogni pubblicità è vietata a chi abbia funzioni attive di magistratura e a coloro che detengono il controllo di mezzi di comunicazione di massa, ma è garantita la pubblicazione nel sito;

  6. non è ammessa alcuna propaganda elettorale dalle ore 00.01 del giorno 24 gennaio 2009; un sentenza di magistratura stabilirà secondo giurisprudenza una penalità di voti o l’esclusione dei membri che abbiano contravvenuto al divieto di propaganda a seconda della gravità del fatto, e l’eventuale danno economico;

  7. è nulla l’elezione di chi si trovi in stato di esclusione o che venga escluso dalla magistratura per motivi di sicurezza nazionale; gli eletti che sono incompatibili con le funzioni di membro dell’assemblea, mantengono il titolo ma la loro funzione viene svolta dal primo degli eletti ancora senza seggio assegnato;

  8. vengono eletti membri dell’Assemblea nel numero massimo di membri mai raggiunto dal Maggior Consiglio della Repubblica Veneta;

  9. un decreto del tribunale stabilirà le modalità di voto per i cittadini impossibilitati a votare il 25 gennaio anche a causa dell’impedimento di amministrazioni straniere; sentito il governo, nel decreto del tribunale verranno stabilite le modalità di voto e i mezzi per garantire il diritto di cittadinanza, nonché le modalità e la periodicità del ricalcolo dei risultati elettorali;

  10. i magistrati del popolo veneto in servizio attivo possono essere eletti ma non possono esercitare le funzioni di membro dell’assemblea fino a 3 mesi dopo l’ultimo incarico o funzione di magistratura svolta;

  11. l’eletto con il maggior numero di voti (o il più anziano in caso parità) è di diritto presidente del governo delle Venezie; qualora questi rifiuti la carica o sia incompatibile con le funzioni, è presidente del Governo il successivo nella graduatoria dei membri più votati;

  12. la carica di presidente dell’assemblea nazionale viene assunta dal membro successivo al presidente del governo nella graduatoria dei membri più votati;

  13. chiunque rinunci ad una carica a cui è stato votato non può più esercitarla per 5 anni;

  14. qualora a seguito di referendum le minoranze Lombarde e Mantovane decidano per il proprio autogoverno, la frontiera politica ed amministrativa dello Stato e gli incarichi Istituzionali verranno rivisti conseguentemente;

  15. tutte le amministrazioni locali e del governo italiano nel territorio sono obbligate a seguire le direttive delle Istituzioni del Popolo Veneto e promuovono le elezioni in conformità alle leggi venete e a quelle internazionali;

  16. i Prefetti e i Questori comunque nominati , devono presentarsi e mettersi disposizione del Governo del Popolo Veneto, notificando tutti gli altri prefetti del presente decreto: la mancata presentazione è diserzione militare e reato di sovversione e da luogo all’arresto in flagranza da parte di chiunque ne abbia facoltà;

  17. le forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza devono applicare soltanto le direttive emanate dal Governo del Popolo Veneto secondo le leggi venete emanate e pubblicate nel sito internet http://www.repubblica.org/governo/veneto/decreti;

  18. il giorno 25 gennaio 2009 dovrà essere possibile si votare dalle 8 alle 22 presso il seggio principale di Conegliano,via l’Italia 113;

  19. quando almeno 3 cittadini facciano richiesta, un decreto del Tribunale istituisce un seggio aggiuntivo per il voto e ne regola il funzionamento;

  20. il governo del popolo veneto è delegato ad eseguire la notifica del presente decreto a tutte le amministrazioni locali del territorio, eventualmente conferendo ai prefetti o ad enti di supporto il relativo svolgimento;

  21. è fatto obbligo ai giornali e alle televisioni che insistano sul territorio anche solo parzialmente o accidentalmente di dare notizia delle elezioni a pena di condanna risarcitoria ed esclusione dall’attività;

  22. chiunque interferisca con le elezioni o con lo svolgimento di singole sue attività può essere messo agli arresti o processato sul posto;

Il presente decreto ha valore di legge dello Stato delle Venetie per delega del Popolo Veneto. E’ obbligo di rispettarlo e farlo rispettare da chiunque sul territorio nazionale veneto.

Il Presidente del Tribunale

Loris Palmerini

Il Presidente del Governo

Daniele Quaglia

Tribunale del Popolo Veneto – Tribunale delle Venezie

via rossi 73 – 35030 Rubano- Venetie

Tel. +39 0498979892 – Mob. +39 3471416187 – Fax. +39 02700445479

http://www.statoveneto.net/tribunale Email: veneto@libero.it