Legge 2 del 26 luglio 2022 – Esposizione delle bandiere

Legge sull’esposizione delle bandiere

Considerato che:

1. alcune autorità espongono bandiere del cessato regime italiano e dell’Unione Europea inducendo i cittadini della Federazione a credere nella loro legalità;

2. occorre disciplinare l’esposizione della bandiera e rappresentare le identità nazionali storiche;

Articolo 1 – Ambito della legge e territorialità

1. La presente legge disciplina l’esposizione delle bandiere.

2. Le bandiere ufficiali degli Stati che compongono la Federazione sono:

Per lo Stato Veneto, il Leone di San Marco andante con il libro aperto:

Per lo Sato Mantovano, la bandiera già in uso nel del Ducato di Mantova:

Per lo Stato Lombardo, quella del Biscione già del Ducato di Milano:

La bandiera ufficiale della Federazione è la seguente:

3. La bandiera deve essere di materiale nautico di dimensioni almeno 1,5 metri in lunghezza, ed altezza proporzionata. La bandiera va mantenuta in buono stato di conservazione e va sostituita qualora danneggiata. Fino al 1 novembre 2022, qualora non sia disponibile una bandiera idonea, la si può sostituire da rappresentazioni a stampa (su carta plastificata, plastica, tessuto idoneo ecc) o luminose.

4. La presente legge si applica nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto.

Articolo 2 – Obbligo di esposizione

1. Sono enti soggetti quelli che svolgono attività di servizio pubblico, qualunque sia la loro proprietà, ivi compresi gli enti dei comuni, le autorità territoriali e di ambito, gli impianti sportivi, le fiere, i mercati, le piazze dove già è esposta una bandiera, le stazioni e i punti di raccordo del traffico, gli eventi pubblici, tutti gli enti formativi, ogni sede radio, televisiva, giornalistica, le sedi di ogni ordine delle professioni o assimilabili, ogni ente che secondo la legislazione del tempo fosse obbligato all esposizione della bandiera italiana o dell’Unione Europea, tutte le forze già dotate di armamento.

2. Gli enti soggetti sono obbligati a sostituire entro 30 giorni la bandiera o lo stemma dell’Unione Europea con la bandiera della Federazione del Lombardo Veneto, mentre la bandiera o lo stemma della Repubblica italiana viene sostituito con quello nazionale del proprio Stato.  Le bandiere di altri Stati sono permesse solamente sugli ingressi delle ambasciate autorizzate. Nelle zone di minoranza linguistica riconosciuta è ammessa l’esposizione della bandiera identitaria se già riconosciuta.

Articolo 3 – Sanzioni

1. La mancata esposizione delle bandiera, se dovuta, o l’esposizione di una da sostituire viene sanzionata con l’ammenda da 100 a 100.000 euro al giorno in proporzione alla percentuale di popolazione raggiunta e alla visibilità comunicativa. L’ammenda è progressivamente aggravata in base alla continuazione del reato.

2. Alla sanzione pecuniaria del comma precedente si aggiunge quella penale determinata in un giorno di carcerazione per ogni giorno di violazione in proporzione alla percentuale di popolazione raggiunta e alla visibilità comunicativa, o per ogni evento espositivo se sporadico. La pena è progressivamente aggravata in base alla continuazione del reato e alla influenza sulla popolazione.

3. Delle sanzioni rispondono solidalmente il responsabile del fatto, il rappresentante legale dell’ente o facente funzioni, ed esauriti i loro averi risponde l’ente con i propri averi.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.

Legge 1 del 26 luglio 2022 – Tutela ambientale

Legge sulla tutela dell’ambiente

Considerato che:

1. dalla comparsa dell’uomo sulla terra esso ha sostanzialmente vissuto senza produrre sostanze che realizzassero un danno permanente all’ambiente;

2. nell’ultimo secolo l’uomo ha raggiunto la capacità di interferire nell’ambiente con sostanze in precedenza non presenti in natura ed i cui effetti a lungo termine sono sconosciuti;

3. molte sostanze vengono messe in commercio ed utilizzate in agricoltura, nell’industria alimentare, in cosmetica, nella sanità ecc, senza una seria valutazione dei danni a lungo termine;

4. le autorità sanitarie e di tutela dell’ambiente del mondo occidentale non rispettano il principio di precauzione e sono fortemente condizionate dalle lobby;

5. sostanze vietate dalla legge perché risultate dannose a volte vengono reimmesse in commercio sotto altro nome o con una formulazione variata di poco;

6. su alcune sostanze esiste un monopolio o un oligopolio di fatto che determina nei produttori una capacità di ricatto alle istituzioni;

7. le sostanze dimostrate sicure sono più che sufficienti per assolvere ai bisogni della vita moderna; questo considerato

Articolo 1 – Ambito e territorialità della legge

1. La presente legge tutela l’ambiente e l’essere umano nella loro interezza, e si attua nell’ambito del commercio, in agricoltura, nell’industria alimentare, nella cosmetica, nella sanità, nella tutela dell’ambiente, nelle emissione di radiofrequenze e particelle, nella tecnica nucleare e nanotecnologica, nella genetica ed in ogni ambito per cui l’immissione che permanga nell’ambiente per un tempo superiore ai 3 anni.

2. Nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto la presente legge si applica ad ogni oggetto ed essere vivente anche immesso. Inoltre si applica oltre i confini quando sia in preparazione o attuazione una minaccia agli interessi nazionali o all’umanità.

Articolo 2 – Principio di precauzione

1. Vengono chiamate “immissioni” ogni nuova sostanza, anche biologica, un emissione di radiofrequenze o particelle anche nucleari, o nano-dimensionali o ancor minori, o comunque quelle attività che producano durevoli modificazione dell’ambiente e dell’uomo per un periodo di oltre 3 anni. Il principio di precauzione è il criterio per il quale fino a quando non è stata accertata l’innocuità di una immissione essa è considerata un pericolo per l’ambiente e per l’essere umano.

2. Sono chiamati enti competenti ogni autorità, istituzione o persona, pubblica o privata, competente nell’ambito di applicazione della presente legge deve attuare il principio di precauzione in ogni decisione.

Articolo 3 – Divieto generale e immissioni ammesse

1. Sono ammesse solo le immissioni già in uso nella Repubblica di Venezia alla data del 12 maggio 1797. Sono altresì ammessi: i Raggi X, i raggi Gamma, l’uso di laser medicali, la corrente elettrica, i led, l’elettronica di consumo, i campi elettromagnetici in uso nell’ambito civile e sanitario se autorizzati, le microonde a bassa potenza limitatamente ai potenziali sicuri, le emissioni nelle fibre ottiche, le emissioni radio se autorizzate dal governo, i combustibili senza piombo esistenti al primo gennaio 1970, gli antibiotici nell’uso esclusivamente ospedaliero o clinico controllato da un medico con preferenza per gli antibiotici di origine vegetale. E’ vietata sia la produzione che la diffusione di ogni altra immissione.

Legge 2 del 21 giugno 2022 – Responsabilità civili e penali delle entità intelligenti

Proposta di legge sull’estensione delle responsabilità civili e penali alle entità intelligenti equipollenti all’umano – di Loris Palmerini

Considerato che:

1.     è consolidato da tempo ed in uso lediting genomico, l’ingegneria genetica che permette la modifica del DNA;

2.     la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicaziondella biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” del  4 Aprile 1997 nota anche come “Convenzione di Oviedo”, vieta la modifica del genoma umano, ma essa si applica limitatamente agli Stati aderenti che afferiscono al Consiglio d’Europa, ma alcune Stati europei ed il resto del mondo non vi hanno aderito;

3.     tre bimbi con DNA modificato in laboratorio sono ufficialmente nati in Cina;

4.     in alcuni centri di ricerca si sperimenta la creazione di embrioni ibridi uomo-animale per lo scopo di creare organi compatibili;

5.     la sperimentazione sugli embrioni umani viene effettuata in diversi parte del mondo e sebbene oggi vengono poi distrutti un giorno potrebbero essere cresciuti e partecipare alla società;

6.     alcuni individui e potentati dotati di immense ricchezze teorizzano per l’umanità un imminente futuro in cui le persone verranno innestati di tecnologia e di collegamento neuronale con l’intelligenza artificiale, possibilmente modificato geneticamente allo scopo, tanto che l’uomo odierno sarà superato o rottamato e ci sarà il “transumanesimo”;

7.     nelle cure oncologiche ed in preparati sperimentali si fa uso tecnologico del mRNA per riprogrammare l’effettivo agire del DNA, basandosi sull’assunto che le informazioni genetiche possono seguire solo una direzione, ma è stato dimostrato che le cellule umane possono convertire l’RNA in DNA e tale modifiche potrebbero trasmettersi alla eventuale prole o all’ambiente;

8.     la piena realizzazione dell’intelligenza artificiale sembra oramai imminente, mentre quella attualmente esistente è già ora oggetto di discussione riguardo alla sua equipollenza con l’intelligenza umana, ma la tecnologia del calcolo quantistico farà presto aumentare esponenzialmente la capacità di elaborazione di tali intelligenze;

9.     oltre agli organismi terrestri dotati di grande intelligenza, fra cui l’essere umano, è statisticamente molto probabile che forme di vita intelligenti quanto l’essere umano esistano nell’universo, pertanto un giorno entreranno in contatto con l’umanità ma non necessariamente in maniera pacifica;

10.  il nostro sistema giuridico pone l’essere umano in uno stato ontologico differenziato: da una parte lo protegge con la irretroattività della legge, la tassatività della legge penale, i crimini contro l’umanità e i diritti umani, dall’altra esclude dalla condanne umana ogni entità quasi umana o non umana;

11.  alle entità senzienti dotate di intelligenza equipollente o superiore a quella dell’essere umano è necessario attribuire le responsabilità giuridiche dell’essere umano non modificato anche a loro parziale tutela riguardo alcuni diritti;

questo considerato

Articolo 1 – Scopo della legge

1. La presente legge recepisce importanti trattati internazionali a tutela dell’essere umano e del suo ambiente anche a fronte dell’esistenza di entità di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, il considerato è parte integrante della legge.

Articolo 2 – Attuazione di Convenzioni e Trattati

1.  Sono legge della Federazione del Lombardo-Veneto ed attuate come tali i seguenti trattati e convenzioni:

a. la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio” Risoluzione 260(III) A del 9 dicembre 1948 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

b. la “Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù” adottato il 7 settembre 1956 dalla Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council resolution 608 (XXI) of 30 April 1956 fatta a Ginevra;

c. il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” e il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali” Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

d. la “Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile[1], Risoluzione 31 del 1972  della Assemblea Generale delle Nazioni Unite , Convenzione ENMOD;

e. la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” del  4 Aprile 1997 nota anche come “Convenzione di Oviedo”;

f.  la “Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale” n. 108 del 1981, emanata  dal Consiglio d’Europa, come modificata il 18 maggio 2018 (Convenzione 108+) riguardo l’intelligenza artificiale;

2. per quanto attiene i reati previsti dai trattati recepiti sopra e limitatamente a quelli di strage, genocidio, crimini contro l’umanità, riduzione in servitù o schiavitù di gruppi o masse, la pena è dell’ergastolo o alla morte secondo gravità;

3. a che per gli atti preparatori o di avvio della guerra, o di modifica dell’ambiente, o di modifica del DNA che vengono realizzati con il fine di compiere i crimini di cui al punto precedente sono puniti come se il crimine fosse commesso;

4. i benefici derivanti dal compimento degli atti criminosi sopra specificati devono essere risarciti da chiunque li abbia ottenuti o ricevuti anche passivamente, la compartecipazione o il sostegno anche passivi costituiscono aggravante;

Articolo 3 – Estensione della legge

1. Sono definite “entità intelligenti” tutte le entità (comunque denominate o costituite) dotate di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, anche quando siano frutto di modifiche del DNA o di tecnologia non biologica.

2. Le entità intelligenti sono equiparate alle persone umane al fine della legge penale e della responsabilità civile ed hanno diritto a difendersi nel processo come una persona umana.

3. Le entità intelligenti possono circolare ed esprimersi solo nei limiti dell’autorizzazione concessa del Governo e nei limiti della stabilità Istituzionale.

4. Qualora una entità intelligente risulti legalmente proprietà di altre entità intelligenti o di una persona umana, o comunque venga da loro governata o indirizzata o non vigilata, i proprietari e i tutori risponderanno primariamente e solidalmente delle responsabilità di essa.

5. E’ nulla ogni manleva delle responsabilità dei proprietari di un’entità intelligente.

Articolo 4 – Territorialità

1. La presente legge si applica nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto e alle attività svolte al di fuori di esso che risultino di sostegno al fine di commettere nel territorio uno dei delitti richiamati. Inoltre si applica anche ad una minaccia all’umanità nel suo complesso ovunque sia in attuazione o preparazione.

Articolo 5 – Applicazione

1. La presente legge entra in vigore appena pubblicata.


[1]https://www.pacefemministainazione.org/wp-content/uploads/2019/11/CONVENZIONE-ENMOD.pdf