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Nomina nuovo vicepresidente Assemblea

In qualità di Presidente dell’Assemblea del Popolo Veneto,

in base alla Legge 2 del 6 maggio 2023,

fatte le opportune considerazioni e colloqui,

NOMINO quale vicepresidente dell’Assemblea del Popolo Veneto il B.H. Moras Amedeo.

Sitadea, 15 maggio 2023

Assenblea del Popoło Veneto e del Lombardo-Veneto

Presidente

Andrea Lunardon

Legge 2 del 6 maggio 2023 –Istituzione dei Vicepresidenti dell’Assemblea

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Istituzione dei Vicepresidenti dell’Assemblea

di Palmerini Loris

Art 1 – il Presidente dell’Assemblea, dal giorno di validità della presente legge oppure entro 15 giorni dall’assunzione della carica, è tenuto ad indicare almeno un membro quale vicepresidente che lo sostituirà in caso di impedimento (assenza, malattia, irreperibilità) o su delega specifica. In caso di impedimento del Presidente il Vicepresidente più anziano lo sostituisce.
Art 2 – Il Presidente può delegare ad un Vicepresidente alcune funzioni in via generale, ma è tenuto a vigilare sulle azioni da egli compiute e ne è corresponsabile.
Art 3 – Le nomine e gli incarichi dei vicepresidenti vanno preventivamente comunicate all’Assemblea con almeno 24 ore di anticipo e decadono immediatamente quando il Presidente cessa le funzioni.
La presente legge entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione.

Legge 1 del 6 maggio 2023

Gestione dei Beni digitali e Criptovalute

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Gestione dei Beni digitali e Criptovalute

Considerato

che il meccanismo di gestione dei fondi deve conciliare la tutela della riservatezza dei donatori con le necessità istituzionali di monitoraggio e contabilità;

quanto approfondito nella relazione annessa;

L’Assemblea delibera

Art. 1- Il Governo ha la facoltà di designare e sospendere uno o più soggetti alla gestione e custodia di criptovalute e altri beni digitali.

Art. 2- Un incaricato ha l’onere di custodire i codici d’accesso ai fondi con diligenza, sicurezza, scrupolosità e secondo le migliori pratiche.

Art. 3- Il mandato dell’incaricato ha una durata di 12 mesi rinnovabile dal Governo e può condurre solo 2 mandati consecutivi.

Art. 4- Il Governo deve notiñcare il mandato ed eventuali variazioni degli incarichi ai presidenti dell’Assemblea e del Tribunale.

Art. 5- Vengono forniti alla Commissione Finanziamento gli strumenti per monitorare i beni digitali per quanto possibile in tempo reale o come minimo mensilmente con il patto della riservatezza delle informazioni stesse.

Art. 6- L’Incaricato non può delegare le sue funzioni e responsabilità connesse.

Questa legge entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione.

Statuto Commissione Finanziamento

Statuto della Commissione Finanziamento

Art.1- La commissione si occupa di individuare dei metodi di finanziamento per l’attuazione della liberazione nazionale e di proporli al Senato Federale.

Art.2- La Commissione è rappresentata dal Presidente che è nominato dal Senato Federale, il quale nomina anche un

vicepresidente che lo rappresenta in caso di assenza o delega. Il Presidente ed il suo Vice durano in carica per 2 anni, rinnovabili una o più volte per un totale complessivo massimo di 4 anni. In caso di assenza di entrambi la Presidenza è retta dal membro di commissione più anziano.

Art.3- Fanno parte della Commissione solo membri effettivi dal Senato Federale i quali non percepiscono emolumenti.

Art.4- La Commissione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. I nuovi membri devono partecipare almeno due volte prima di poter votare.

Art.5- La commissione può audire gratuitamente chiunque ritenga.

Art.6- Le delibere della Commissione possono essere votate anche dai membri assenti entro le 72 ore dalla fine della seduta.

Art.7- I membri della Commissione possono dimettersi in qualunque momento e lo comunicano al Presidente della

Commissione e al Presidente del Senato Federale. In caso di dimissioni del Presidente o del Vicepresidente, il presidente del Senato Federale nomina un sostituto temporaneo e il Senato rinnova entrambe le cariche entro tre mesi.

Art.8- La Commissione si dota di un regolamento interno per la gestione dei lavori che può essere modificato solo con il 75% dei voti favorevoli di tutti i Commissari.

Art.9- Lo Statuto della Commissione entra in vigore quando approvato dal Senato Federale.

APPROVATO IL 13 APRILE 2023 DALL’ASSEMBLEA DEL POPOLO VENETO IN FUNZIONE DI SENATO FEDERALE.

Presidente: Moras Amedeo

Membri: Moras Nicola, Palmerini Loris, Ravazzolo Luca, Zanella Alessandro

Legge 1 del 13 aprile 2023 -Contabilizzazione delle spese Istituzionali sostenute

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Contabilizzazione delle spese Istituzionali sostenute

Considerato

lo stato perdurante di occupazione straniera con conseguenze economiche, culturali e sociali;

l’attuale spinta inflazionistica;

che gli agenti delle istituzioni (funzionari, rappresentanti, membri, ecc) sono obbligati a provvedere personalmente per lo

svolgimento delle loro funzioni;

la mancanza di un sistema di contabilizzazione delle spese sostenute;

la necessità che le istituzioni si conformino ai principi di giustizia ed efficienza;

che rientrano fra le attività istituzionali anche le missioni, l’organizzazione di incontri informativi, l’elaborazione e

promozione di materiale informativo di ogni genere, la gestione dell’infrastruttura digitale, ecc;

il potenziale di un sistema che incentivi gli agenti al sostegno attivo del processo di liberazione, indipendente dai ruoli

ufficiali, che permetta la compensazione degli sforzi una volta ristabilita l’indipendenza de facto;

L’Assemblea delibera

Art. 1- I funzionari della Federazione del Lombardo-Veneto e gli incaricati che hanno anticipato una spesa per l’attività

svolta, entro 30 giorni possono presentare domanda di conguaglio al Ministero del Tesoro.

Art. 2- La domanda di conguaglio deve essere accompagnata dai documenti commerciali o affini necessari a dimostrarne la fondatezza.

Art. 3- Più funzionari e incaricati possono presentare un’unica domanda di conguaglio se hanno sostenuto assieme una spesa e specificano l’apporto di ogni singolo.

Art. 4- Il Ministero del Tesoro, valutata la richiesta, può richiedere l’integrazione della documentazione mancante, ed entro 90 giorni determina la percentuale di rimborso spettante che viene comunicata al richiedente. Contro la delibera è possibile ricorrere al Tribunale di Giustizia.

Art. 5- Il Ministero del Tesoro stabilisce le modalità di presentazione di domanda di conguaglio.

Art. 6- Il conguaglio verrà effettuato solo raggiunta l’indipendenza e secondo quanto verrà previsto da una specifica delibera del Governo Federale e secondo la disponibilità di cassa.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.

Legge 3 del 9 febbraio 2022 m.v. – Regolazione dell’Entomofagia e pratiche affini

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Regolazione dell’Entomofagia e pratiche affini

di Moras Amedeo

Considerato:

La Entomofagia, ovvero il consumo di insetti come alimento, è una pratica diffusa in alcune culture del mondo ma estranea alle tradizioni alimentari delle nazioni della Federazione del Lombardo-Veneto. Tuttavia, negli ultimi anni si è manifestata una tendenza nel promuovere gli insetti ed animali affini come fonte alternativa di proteine, spesso sostenendo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e nutrizionale, oltre a contribuire a mitigare la fame nel mondo. Tuttavia, il consumo di insetti e affini, oltre a non risolvere il problema dello spreco alimentare, costituisce un rischio per la salute umana giacché non si può affermare che tale pratica sia sicura, alla luce dell’attuale evidenza scientifica, senza menzionare il fatto che tale pratica è inconciliabilmente con la cultura e usanze alimentari autoctone. Inoltre, la normalizzazione dell’Entomofagia e pratiche affini potrebbe incoraggiare il consumo di insetti selvatici, con conseguenze negative sull’equilibrio ecologico e sulla biodiversità.

L’Assemblea delibera

1. Per “Entomofagia” si intende il consumo di animali appartenenti alla classe animale degli insetti come alimento.

2. Ai fini della presente legge, si utilizza l’espressione “animali affini agli insetti” per indicare gli artropodi che, pur non appartenendo alla classe animale degli insetti, sono comunque estranei alle tradizioni, usanze e costumi alimentari del Lombardo-Veneto. Le “pratiche affini all’entomofagia” sono intese come il consumo di animali affini agli insetti.

3. È vietata la distribuzione commerciale di prodotti destinati al consumo alimentari composti interamente o parzialmente da insetti e animali affini.

4. Il Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica è il riferimento per la classificazione delle specie animali ai fini applicativi della legge stessa.

5. Le modifiche introdotte dalla Commissione Internazionale di Nomenclatura Zoologica (ICZN) al Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica dopo la pubblicazione della presente legge non hanno effetti sulla legge stessa.

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Legge 1 del 9 febbraio 2022 m.v – Pubblicazione e validità delle leggi

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Considerato

– che la pubblicazione delle leggi è stata difforme nel corso del tempo;

– che esiste la necessità che le istituzioni si conformino ai principi di giustizia ed efficienza;

– che la perdurante occupazione straniera limita le risorse delle istituzioni;

l’Assemblea delibera

Art. 1 – Le leggi dell’Assemblea, del Senato e del Governo Federale devono essere strutturate nella seguente maniera:

a) per prima l’intestazione dell’Istituzione che produce l’atto;

b) il titolo della legge;

c) un “considerato” non numerato che non fa legge ma sinteticamente elenca le motivazione della legge;

d) una riga con l’organo che “Delibera” seguito dal testo di legge organizzato in articoli numerati ed eventualmente subordinate lettere o numeri. Gli articoli possono essere intitolati e devono essere funzionalmente coerenti;

e) la legge si conclude con la specifica della eventuale data di pubblicazione e dell’entrata in vigore una volta pubblicata;

f) tipograficamente l’inizio di un articolo va distanziato dal testo precedente con spazio sufficiente a migliorare la lettura e la identificazione degli stessi, ed inizia con Art. , numero dell’articolo e un trattino “-” prima del testo ;

Art. 2 – Ogni nuova legge deve essere pubblicata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 10 giorni, se non diversamente stabilito dalla legge stessa.

Art. 3 – Le leggi precedentemente emanate devono essere ripubblicate con la nuova forma tipografica.

Art. 4 – Quando anziché la legge sia stato pubblicato il verbale o il testo della discussione o un documento che fa le veci della legge,  quella pubblicazione, anche per il passato, ha il valore di legge, e verrà ripubblicato nella forma corretta.

Art. 5 – Il verbale delle discussioni, o il resoconto sintetico, o la registrazione, devono essere tenute disponibili in una apposita struttura liberamente accessibile, ad esclusione delle riunioni dichiarate riservate.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.

Legge 1 del 18 gennaio 2022 m.v. – Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini

Legge 1 del 18/1/23 – Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini.

Considerato che:

– nel 1859 il Regno di Sardegna e l’Impero dei Francesi hanno iniziata l’occupazione della Lombardia (parte del Regno Lombardo-Veneto) in violazione del diritto internazionale,e i cittadini non hanno mai dato liberamente il loro consenso all’annessione;

– il Regno di Sardegna, autoproclamatosi Regno d’Italia nel 1861, nel 1866 ha allargato l’occupazione anche alla restante parte del Lombardo-Veneto, pur avendo perso la guerra e senza che vi fosse il libero voto per l’annessione o l’indipendenza riconosciuto dal trattato di Vienna del 1866;

– l’occupazione del Lombardo-Veneto perdura tutt’ora da parte della Repubblica Italiana (Stato successore del Regno d’Italia) ed è oggi responsabilità pure della Unione Europea;

– l’occupazione del Lombardo-Veneto è un regime coloniale contrario al diritto internazionale ed è in violazione della sovranità originaria del popolo veneto che è indigeno del territorio;

– l’occupazione e il regime coloniale rende di fatto impossibile ai cittadini del Lombardo-Veneto il pieno godimento dei propri diritti e la tutela degli interessi anche economici e sociali e culturali come stabilito dalla legislazione di Autogoverno;

– per poter tutelare almeno in parte i propri diritti ed interessi i cittadini del Lombardo-Veneto sono costretti a sottoporsi alle Autorità illegali dirette dall’Italia e dalla UE e loro collaboratori;

– secondo le norme di autogoverno le responsabilità civili e penali per lo più non vanno in prescrizione;

l’Assemblea delibera

 Art. 1 – non vanno in prescrizione le responsabilità civili, penali, i danni economici, i diritti patrimoniali stabiliti dalle norme di autogoverno, come altresì i diritti derivanti da cessioni e successioni.

Art. 2 – i procedimenti di ogni tipo, anche penali o con oggetto interessi e diritti anche economici e morali, sono legalmente validi solo se istruiti e decisi da amministrazioni derivanti dalle istituzioni che fanno parte dell’ordinamento giuridico scaturito dall’autodeterminazione del popolo Veneto del 1999 e dalla successione al Lombardo-Veneto del 2006.

Art. 3 – il principio ne bis in idem si applica solo alle pronunce di cui all’art.2.

Art. 4 – quando il cittadino del popolo veneto o del Lombardo-Veneto iscritto all’anagrafe è costretto a difendersi o chiedere giustizia alle autorità occupanti o comunque abusive, non viene meno e non si prescrive il suo diritto stabilito dalla legislazione di autogoverno, e potrà farlo valere in seguito al termine dell’occupazione.

Art. 5 – per i danni cagionati dalle pronunce di autorità abusive ne rispondono solidalmente le stesse e i loro funzionari e le entità giuridiche, politiche, gli Stati e le organizzazioni da cui promanano.

Art. 6 – nelle pronunce che rivedono le decisioni di autorità abusive si tiene conto anche del danno economico ed esistenziale dei danneggiati, secondo giurisprudenza e secondo i canoni internazionali.

*Art.7 – Il Tribunale del Popolo Veneto diventa anche ‘Tribunale del lombardo-veneto’.

*Art. 8 – Nel Lombardo-Veneto non sono efficaci, se non vengono registrate al Tribunale del Lombardo-Veneto, tutti gli atti (comunque denominati) che stabiliscono diritti reali (cessioni, concessioni, affitti ecc) su immobili, terreni, sfruttamento delle acque e delle zone acquose, sfruttamento  minerario e delle risorse minerarie, sfruttamento delle frequenze radio ed elettromagnetiche, sfruttamento boschivo, parti o interi di imprese di qualunque forma. Sui diritti lesi non esiste usucapione o diritto acquisito se non in virtù di una sentenza del Tribunale del Lombardo-Veneto. Nel territorio dello Stato Veneto la legge non può devolvere la competenza ad altri che al Tribunale del Popolo Veneto.

* AGGIUNTI CON LEGGE DEL 13 APRILE 2023.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.

Legge 1 del 8 setenbre 2022 sulla Privacy

Considerato che:

1.l’uso dei dati personali è un reale pericolo per la libertà delle persone e la loro vita ;

2.le tecnologie del Cloud, dei Big Data e dell’intelligenza artificiale costituiscono una sfida nuova per l’umanità e un reale pericolo per la libertà umana;

3.sui dati esiste di fatto un oligopolio che ha forte capacità di interferenza sulla società;

4.le compagnie che hanno a disposizione grandi quantitativi di dati li usano in maniera da acquisire potere economico ed anche politico;

5.le autorità di tutela della privacy del mondo occidentale non hanno sino ad oggi saputo impedire il condizionamento delle lobby e l’influenza nell’ambito della democrazia;

6.in una società democratica il diritto alla riservatezza è un diritto umano fondamentale che può venir meno solo nel caso di illeciti;

questo considerato

Articolo 1 – Ambito e territorialità della legge

1. Sono dati personali la registrazione in qualunque forma o il tracciamento di una persona relativamente ai suoi gusti, contatti e frequentazioni, movimenti, acquisti, idee su un qualunque argomento, messaggistica di qualunque genere, l’elenco delle chiamata, abitudini, dati sanitari, attività finanziarie, ogni tipo di acquisto e consumo compreso quello multimediale.

2. La presente legge tutela i dati personali di un singolo essere umano, anche quando questi siano gestiti in forma anonimizzata o utilizzati in forma aggregata od offuscata.

3. La presente legge si applica al territorio della Federazione del Lombardo-Veneto. Inoltre si applica oltre i confini quando sia in preparazione o attuazione una minaccia agli interessi nazionali o all’umanità.

Articolo 2 – Divieto di memorizzazione

1. Nessun dato personale può essere memorizzato se non per il tempo e gli scopi espressamente autorizzati dall’interessato che autorizza nominalmente una specifica altra persona o responsabile. Sono nulle le autorizzazione al trattamento dei dati per più di 365 giorni.

2. Tranne quando espressamente concesso dall’interessato, ogni dato personale esistente deve essere eliminato permanentemente entro 90 giorni.

3. Le Istituzioni del Lombardo-Veneto al loro interno tutelano la privacy secondo le direttive delle rispettive autorità o enti e gestiscono i dati solo per quanto necessario.

Articolo 3 – Applicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.