Archivi categoria: Lese / Law

Legge 3 del 9 febbraio 2022 m.v. – Regolazione dell’Entomofagia e pratiche affini

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Regolazione dell’Entomofagia e pratiche affini

di Moras Amedeo

Considerato:

La Entomofagia, ovvero il consumo di insetti come alimento, è una pratica diffusa in alcune culture del mondo ma estranea alle tradizioni alimentari delle nazioni della Federazione del Lombardo-Veneto. Tuttavia, negli ultimi anni si è manifestata una tendenza nel promuovere gli insetti ed animali affini come fonte alternativa di proteine, spesso sostenendo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e nutrizionale, oltre a contribuire a mitigare la fame nel mondo. Tuttavia, il consumo di insetti e affini, oltre a non risolvere il problema dello spreco alimentare, costituisce un rischio per la salute umana giacché non si può affermare che tale pratica sia sicura, alla luce dell’attuale evidenza scientifica, senza menzionare il fatto che tale pratica è inconciliabilmente con la cultura e usanze alimentari autoctone. Inoltre, la normalizzazione dell’Entomofagia e pratiche affini potrebbe incoraggiare il consumo di insetti selvatici, con conseguenze negative sull’equilibrio ecologico e sulla biodiversità.

L’Assemblea delibera

1. Per “Entomofagia” si intende il consumo di animali appartenenti alla classe animale degli insetti come alimento.

2. Ai fini della presente legge, si utilizza l’espressione “animali affini agli insetti” per indicare gli artropodi che, pur non appartenendo alla classe animale degli insetti, sono comunque estranei alle tradizioni, usanze e costumi alimentari del Lombardo-Veneto. Le “pratiche affini all’entomofagia” sono intese come il consumo di animali affini agli insetti.

3. È vietata la distribuzione commerciale di prodotti destinati al consumo alimentari composti interamente o parzialmente da insetti e animali affini.

4. Il Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica è il riferimento per la classificazione delle specie animali ai fini applicativi della legge stessa.

5. Le modifiche introdotte dalla Commissione Internazionale di Nomenclatura Zoologica (ICZN) al Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica dopo la pubblicazione della presente legge non hanno effetti sulla legge stessa.

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Legge 1 del 9 febbraio 2022 m.v – Pubblicazione e validità delle leggi

Assemblea del Popolo Veneto

(in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto)

Considerato

– che la pubblicazione delle leggi è stata difforme nel corso del tempo;

– che esiste la necessità che le istituzioni si conformino ai principi di giustizia ed efficienza;

– che la perdurante occupazione straniera limita le risorse delle istituzioni;

l’Assemblea delibera

Art. 1 – Le leggi dell’Assemblea, del Senato e del Governo Federale devono essere strutturate nella seguente maniera:

a) per prima l’intestazione dell’Istituzione che produce l’atto;

b) il titolo della legge;

c) un “considerato” non numerato che non fa legge ma sinteticamente elenca le motivazione della legge;

d) una riga con l’organo che “Delibera” seguito dal testo di legge organizzato in articoli numerati ed eventualmente subordinate lettere o numeri. Gli articoli possono essere intitolati e devono essere funzionalmente coerenti;

e) la legge si conclude con la specifica della eventuale data di pubblicazione e dell’entrata in vigore una volta pubblicata;

f) tipograficamente l’inizio di un articolo va distanziato dal testo precedente con spazio sufficiente a migliorare la lettura e la identificazione degli stessi, ed inizia con Art. , numero dell’articolo e un trattino “-” prima del testo ;

Art. 2 – Ogni nuova legge deve essere pubblicata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 10 giorni, se non diversamente stabilito dalla legge stessa.

Art. 3 – Le leggi precedentemente emanate devono essere ripubblicate con la nuova forma tipografica.

Art. 4 – Quando anziché la legge sia stato pubblicato il verbale o il testo della discussione o un documento che fa le veci della legge,  quella pubblicazione, anche per il passato, ha il valore di legge, e verrà ripubblicato nella forma corretta.

Art. 5 – Il verbale delle discussioni, o il resoconto sintetico, o la registrazione, devono essere tenute disponibili in una apposita struttura liberamente accessibile, ad esclusione delle riunioni dichiarate riservate.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.

Legge 1 del 18 gennaio 2022 m.v. – Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini

Legge 1 del 18/1/23 – Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini.

Considerato che:

– nel 1859 il Regno di Sardegna e l’Impero dei Francesi hanno iniziata l’occupazione della Lombardia (parte del Regno Lombardo-Veneto) in violazione del diritto internazionale,e i cittadini non hanno mai dato liberamente il loro consenso all’annessione;

– il Regno di Sardegna, autoproclamatosi Regno d’Italia nel 1861, nel 1866 ha allargato l’occupazione anche alla restante parte del Lombardo-Veneto, pur avendo perso la guerra e senza che vi fosse il libero voto per l’annessione o l’indipendenza riconosciuto dal trattato di Vienna del 1866;

– l’occupazione del Lombardo-Veneto perdura tutt’ora da parte della Repubblica Italiana (Stato successore del Regno d’Italia) ed è oggi responsabilità pure della Unione Europea;

– l’occupazione del Lombardo-Veneto è un regime coloniale contrario al diritto internazionale ed è in violazione della sovranità originaria del popolo veneto che è indigeno del territorio;

– l’occupazione e il regime coloniale rende di fatto impossibile ai cittadini del Lombardo-Veneto il pieno godimento dei propri diritti e la tutela degli interessi anche economici e sociali e culturali come stabilito dalla legislazione di Autogoverno;

– per poter tutelare almeno in parte i propri diritti ed interessi i cittadini del Lombardo-Veneto sono costretti a sottoporsi alle Autorità illegali dirette dall’Italia e dalla UE e loro collaboratori;

– secondo le norme di autogoverno le responsabilità civili e penali per lo più non vanno in prescrizione;

l’Assemblea delibera

 Art. 1 – non vanno in prescrizione le responsabilità civili, penali, i danni economici, i diritti patrimoniali stabiliti dalle norme di autogoverno, come altresì i diritti derivanti da cessioni e successioni.

Art. 2 – i procedimenti di ogni tipo, anche penali o con oggetto interessi e diritti anche economici e morali, sono legalmente validi solo se istruiti e decisi da amministrazioni derivanti dalle istituzioni che fanno parte dell’ordinamento giuridico scaturito dall’autodeterminazione del popolo Veneto del 1999 e dalla successione al Lombardo-Veneto del 2006.

Art. 3 – il principio ne bis in idem si applica solo alle pronunce di cui all’art.2.

Art. 4 – quando il cittadino del popolo veneto o del Lombardo-Veneto iscritto all’anagrafe è costretto a difendersi o chiedere giustizia alle autorità occupanti o comunque abusive, non viene meno e non si prescrive il suo diritto stabilito dalla legislazione di autogoverno, e potrà farlo valere in seguito al termine dell’occupazione.

Art. 5 – per i danni cagionati dalle pronunce di autorità abusive ne rispondono solidalmente le stesse e i loro funzionari e le entità giuridiche, politiche, gli Stati e le organizzazioni da cui promanano.

Art. 6 – nelle pronunce che rivedono le decisioni di autorità abusive si tiene conto anche del danno economico ed esistenziale dei danneggiati, secondo giurisprudenza e secondo i canoni internazionali.

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.

Legge 1 del 8 setenbre 2022 sulla Privacy

Considerato che:

1.l’uso dei dati personali è un reale pericolo per la libertà delle persone e la loro vita ;

2.le tecnologie del Cloud, dei Big Data e dell’intelligenza artificiale costituiscono una sfida nuova per l’umanità e un reale pericolo per la libertà umana;

3.sui dati esiste di fatto un oligopolio che ha forte capacità di interferenza sulla società;

4.le compagnie che hanno a disposizione grandi quantitativi di dati li usano in maniera da acquisire potere economico ed anche politico;

5.le autorità di tutela della privacy del mondo occidentale non hanno sino ad oggi saputo impedire il condizionamento delle lobby e l’influenza nell’ambito della democrazia;

6.in una società democratica il diritto alla riservatezza è un diritto umano fondamentale che può venir meno solo nel caso di illeciti;

questo considerato

Articolo 1 – Ambito e territorialità della legge

1. Sono dati personali la registrazione in qualunque forma o il tracciamento di una persona relativamente ai suoi gusti, contatti e frequentazioni, movimenti, acquisti, idee su un qualunque argomento, messaggistica di qualunque genere, l’elenco delle chiamata, abitudini, dati sanitari, attività finanziarie, ogni tipo di acquisto e consumo compreso quello multimediale.

2. La presente legge tutela i dati personali di un singolo essere umano, anche quando questi siano gestiti in forma anonimizzata o utilizzati in forma aggregata od offuscata.

3. La presente legge si applica al territorio della Federazione del Lombardo-Veneto. Inoltre si applica oltre i confini quando sia in preparazione o attuazione una minaccia agli interessi nazionali o all’umanità.

Articolo 2 – Divieto di memorizzazione

1. Nessun dato personale può essere memorizzato se non per il tempo e gli scopi espressamente autorizzati dall’interessato che autorizza nominalmente una specifica altra persona o responsabile. Sono nulle le autorizzazione al trattamento dei dati per più di 365 giorni.

2. Tranne quando espressamente concesso dall’interessato, ogni dato personale esistente deve essere eliminato permanentemente entro 90 giorni.

3. Le Istituzioni del Lombardo-Veneto al loro interno tutelano la privacy secondo le direttive delle rispettive autorità o enti e gestiscono i dati solo per quanto necessario.

Articolo 3 – Applicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.

Legge 2 del 26 luglio 2022 – Esposizione delle bandiere

Legge sull’esposizione delle bandiere

Considerato che:

1. alcune autorità espongono bandiere del cessato regime italiano e dell’Unione Europea inducendo i cittadini della Federazione a credere nella loro legalità;

2. occorre disciplinare l’esposizione della bandiera e rappresentare le identità nazionali storiche;

Articolo 1 – Ambito della legge e territorialità

1. La presente legge disciplina l’esposizione delle bandiere.

2. Le bandiere ufficiali degli Stati che compongono la Federazione sono:

Per lo Stato Veneto, il Leone di San Marco andante con il libro aperto:

Per lo Sato Mantovano, la bandiera già in uso nel del Ducato di Mantova:

Per lo Stato Lombardo, quella del Biscione già del Ducato di Milano:

La bandiera ufficiale della Federazione è la seguente:

3. La bandiera deve essere di materiale nautico di dimensioni almeno 1,5 metri in lunghezza, ed altezza proporzionata. La bandiera va mantenuta in buono stato di conservazione e va sostituita qualora danneggiata. Fino al 1 novembre 2022, qualora non sia disponibile una bandiera idonea, la si può sostituire da rappresentazioni a stampa (su carta plastificata, plastica, tessuto idoneo ecc) o luminose.

4. La presente legge si applica nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto.

Articolo 2 – Obbligo di esposizione

1. Sono enti soggetti quelli che svolgono attività di servizio pubblico, qualunque sia la loro proprietà, ivi compresi gli enti dei comuni, le autorità territoriali e di ambito, gli impianti sportivi, le fiere, i mercati, le piazze dove già è esposta una bandiera, le stazioni e i punti di raccordo del traffico, gli eventi pubblici, tutti gli enti formativi, ogni sede radio, televisiva, giornalistica, le sedi di ogni ordine delle professioni o assimilabili, ogni ente che secondo la legislazione del tempo fosse obbligato all esposizione della bandiera italiana o dell’Unione Europea, tutte le forze già dotate di armamento.

2. Gli enti soggetti sono obbligati a sostituire entro 30 giorni la bandiera o lo stemma dell’Unione Europea con la bandiera della Federazione del Lombardo Veneto, mentre la bandiera o lo stemma della Repubblica italiana viene sostituito con quello nazionale del proprio Stato.  Le bandiere di altri Stati sono permesse solamente sugli ingressi delle ambasciate autorizzate. Nelle zone di minoranza linguistica riconosciuta è ammessa l’esposizione della bandiera identitaria se già riconosciuta.

Articolo 3 – Sanzioni

1. La mancata esposizione delle bandiera, se dovuta, o l’esposizione di una da sostituire viene sanzionata con l’ammenda da 100 a 100.000 euro al giorno in proporzione alla percentuale di popolazione raggiunta e alla visibilità comunicativa. L’ammenda è progressivamente aggravata in base alla continuazione del reato.

2. Alla sanzione pecuniaria del comma precedente si aggiunge quella penale determinata in un giorno di carcerazione per ogni giorno di violazione in proporzione alla percentuale di popolazione raggiunta e alla visibilità comunicativa, o per ogni evento espositivo se sporadico. La pena è progressivamente aggravata in base alla continuazione del reato e alla influenza sulla popolazione.

3. Delle sanzioni rispondono solidalmente il responsabile del fatto, il rappresentante legale dell’ente o facente funzioni, ed esauriti i loro averi risponde l’ente con i propri averi.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.

Legge 1 del 26 luglio 2022 – Tutela ambientale

Legge sulla tutela dell’ambiente

Considerato che:

1. dalla comparsa dell’uomo sulla terra esso ha sostanzialmente vissuto senza produrre sostanze che realizzassero un danno permanente all’ambiente;

2. nell’ultimo secolo l’uomo ha raggiunto la capacità di interferire nell’ambiente con sostanze in precedenza non presenti in natura ed i cui effetti a lungo termine sono sconosciuti;

3. molte sostanze vengono messe in commercio ed utilizzate in agricoltura, nell’industria alimentare, in cosmetica, nella sanità ecc, senza una seria valutazione dei danni a lungo termine;

4. le autorità sanitarie e di tutela dell’ambiente del mondo occidentale non rispettano il principio di precauzione e sono fortemente condizionate dalle lobby;

5. sostanze vietate dalla legge perché risultate dannose a volte vengono reimmesse in commercio sotto altro nome o con una formulazione variata di poco;

6. su alcune sostanze esiste un monopolio o un oligopolio di fatto che determina nei produttori una capacità di ricatto alle istituzioni;

7. le sostanze dimostrate sicure sono più che sufficienti per assolvere ai bisogni della vita moderna; questo considerato

Articolo 1 – Ambito e territorialità della legge

1. La presente legge tutela l’ambiente e l’essere umano nella loro interezza, e si attua nell’ambito del commercio, in agricoltura, nell’industria alimentare, nella cosmetica, nella sanità, nella tutela dell’ambiente, nelle emissione di radiofrequenze e particelle, nella tecnica nucleare e nanotecnologica, nella genetica ed in ogni ambito per cui l’immissione che permanga nell’ambiente per un tempo superiore ai 3 anni.

2. Nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto la presente legge si applica ad ogni oggetto ed essere vivente anche immesso. Inoltre si applica oltre i confini quando sia in preparazione o attuazione una minaccia agli interessi nazionali o all’umanità.

Articolo 2 – Principio di precauzione

1. Vengono chiamate “immissioni” ogni nuova sostanza, anche biologica, un emissione di radiofrequenze o particelle anche nucleari, o nano-dimensionali o ancor minori, o comunque quelle attività che producano durevoli modificazione dell’ambiente e dell’uomo per un periodo di oltre 3 anni. Il principio di precauzione è il criterio per il quale fino a quando non è stata accertata l’innocuità di una immissione essa è considerata un pericolo per l’ambiente e per l’essere umano.

2. Sono chiamati enti competenti ogni autorità, istituzione o persona, pubblica o privata, competente nell’ambito di applicazione della presente legge deve attuare il principio di precauzione in ogni decisione.

Articolo 3 – Divieto generale e immissioni ammesse

1. Sono ammesse solo le immissioni già in uso nella Repubblica di Venezia alla data del 12 maggio 1797. Sono altresì ammessi: i Raggi X, i raggi Gamma, l’uso di laser medicali, la corrente elettrica, i led, l’elettronica di consumo, i campi elettromagnetici in uso nell’ambito civile e sanitario se autorizzati, le microonde a bassa potenza limitatamente ai potenziali sicuri, le emissioni nelle fibre ottiche, le emissioni radio se autorizzate dal governo, i combustibili senza piombo esistenti al primo gennaio 1970, gli antibiotici nell’uso esclusivamente ospedaliero o clinico controllato da un medico con preferenza per gli antibiotici di origine vegetale. E’ vietata sia la produzione che la diffusione di ogni altra immissione.

Legge 2 del 21 giugno 2022 – Responsabilità civili e penali delle entità intelligenti

Proposta di legge sull’estensione delle responsabilità civili e penali alle entità intelligenti equipollenti all’umano – di Loris Palmerini

Considerato che:

1.     è consolidato da tempo ed in uso lediting genomico, l’ingegneria genetica che permette la modifica del DNA;

2.     la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicaziondella biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” del  4 Aprile 1997 nota anche come “Convenzione di Oviedo”, vieta la modifica del genoma umano, ma essa si applica limitatamente agli Stati aderenti che afferiscono al Consiglio d’Europa, ma alcune Stati europei ed il resto del mondo non vi hanno aderito;

3.     tre bimbi con DNA modificato in laboratorio sono ufficialmente nati in Cina;

4.     in alcuni centri di ricerca si sperimenta la creazione di embrioni ibridi uomo-animale per lo scopo di creare organi compatibili;

5.     la sperimentazione sugli embrioni umani viene effettuata in diversi parte del mondo e sebbene oggi vengono poi distrutti un giorno potrebbero essere cresciuti e partecipare alla società;

6.     alcuni individui e potentati dotati di immense ricchezze teorizzano per l’umanità un imminente futuro in cui le persone verranno innestati di tecnologia e di collegamento neuronale con l’intelligenza artificiale, possibilmente modificato geneticamente allo scopo, tanto che l’uomo odierno sarà superato o rottamato e ci sarà il “transumanesimo”;

7.     nelle cure oncologiche ed in preparati sperimentali si fa uso tecnologico del mRNA per riprogrammare l’effettivo agire del DNA, basandosi sull’assunto che le informazioni genetiche possono seguire solo una direzione, ma è stato dimostrato che le cellule umane possono convertire l’RNA in DNA e tale modifiche potrebbero trasmettersi alla eventuale prole o all’ambiente;

8.     la piena realizzazione dell’intelligenza artificiale sembra oramai imminente, mentre quella attualmente esistente è già ora oggetto di discussione riguardo alla sua equipollenza con l’intelligenza umana, ma la tecnologia del calcolo quantistico farà presto aumentare esponenzialmente la capacità di elaborazione di tali intelligenze;

9.     oltre agli organismi terrestri dotati di grande intelligenza, fra cui l’essere umano, è statisticamente molto probabile che forme di vita intelligenti quanto l’essere umano esistano nell’universo, pertanto un giorno entreranno in contatto con l’umanità ma non necessariamente in maniera pacifica;

10.  il nostro sistema giuridico pone l’essere umano in uno stato ontologico differenziato: da una parte lo protegge con la irretroattività della legge, la tassatività della legge penale, i crimini contro l’umanità e i diritti umani, dall’altra esclude dalla condanne umana ogni entità quasi umana o non umana;

11.  alle entità senzienti dotate di intelligenza equipollente o superiore a quella dell’essere umano è necessario attribuire le responsabilità giuridiche dell’essere umano non modificato anche a loro parziale tutela riguardo alcuni diritti;

questo considerato

Articolo 1 – Scopo della legge

1. La presente legge recepisce importanti trattati internazionali a tutela dell’essere umano e del suo ambiente anche a fronte dell’esistenza di entità di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, il considerato è parte integrante della legge.

Articolo 2 – Attuazione di Convenzioni e Trattati

1.  Sono legge della Federazione del Lombardo-Veneto ed attuate come tali i seguenti trattati e convenzioni:

a. la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio” Risoluzione 260(III) A del 9 dicembre 1948 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

b. la “Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù” adottato il 7 settembre 1956 dalla Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council resolution 608 (XXI) of 30 April 1956 fatta a Ginevra;

c. il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” e il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali” Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

d. la “Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile[1], Risoluzione 31 del 1972  della Assemblea Generale delle Nazioni Unite , Convenzione ENMOD;

e. la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” del  4 Aprile 1997 nota anche come “Convenzione di Oviedo”;

f.  la “Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale” n. 108 del 1981, emanata  dal Consiglio d’Europa, come modificata il 18 maggio 2018 (Convenzione 108+) riguardo l’intelligenza artificiale;

2. per quanto attiene i reati previsti dai trattati recepiti sopra e limitatamente a quelli di strage, genocidio, crimini contro l’umanità, riduzione in servitù o schiavitù di gruppi o masse, la pena è dell’ergastolo o alla morte secondo gravità;

3. a che per gli atti preparatori o di avvio della guerra, o di modifica dell’ambiente, o di modifica del DNA che vengono realizzati con il fine di compiere i crimini di cui al punto precedente sono puniti come se il crimine fosse commesso;

4. i benefici derivanti dal compimento degli atti criminosi sopra specificati devono essere risarciti da chiunque li abbia ottenuti o ricevuti anche passivamente, la compartecipazione o il sostegno anche passivi costituiscono aggravante;

Articolo 3 – Estensione della legge

1. Sono definite “entità intelligenti” tutte le entità (comunque denominate o costituite) dotate di intelligenza equipollente o superiore a quella umana, anche quando siano frutto di modifiche del DNA o di tecnologia non biologica.

2. Le entità intelligenti sono equiparate alle persone umane al fine della legge penale e della responsabilità civile ed hanno diritto a difendersi nel processo come una persona umana.

3. Le entità intelligenti possono circolare ed esprimersi solo nei limiti dell’autorizzazione concessa del Governo e nei limiti della stabilità Istituzionale.

4. Qualora una entità intelligente risulti legalmente proprietà di altre entità intelligenti o di una persona umana, o comunque venga da loro governata o indirizzata o non vigilata, i proprietari e i tutori risponderanno primariamente e solidalmente delle responsabilità di essa.

5. E’ nulla ogni manleva delle responsabilità dei proprietari di un’entità intelligente.

Articolo 4 – Territorialità

1. La presente legge si applica nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto e alle attività svolte al di fuori di esso che risultino di sostegno al fine di commettere nel territorio uno dei delitti richiamati. Inoltre si applica anche ad una minaccia all’umanità nel suo complesso ovunque sia in attuazione o preparazione.

Articolo 5 – Applicazione

1. La presente legge entra in vigore appena pubblicata.


[1]https://www.pacefemministainazione.org/wp-content/uploads/2019/11/CONVENZIONE-ENMOD.pdf

Legge 1 febbraio 2021 m.v. – Ultra Green Pass

Lese 1 febraro 2021 m.v. – Ultra Green Pass

L’Assemblea dei Membri, in funzione di Assemblea del Lombardo Veneto

Considerato

– che nel sistema Italiano ed Europeo vigono la “Convenzione di Oviedo” del Consiglio d’Europa (COE),  la Risoluzione dell’Assemblea COE sul divieto di discriminazione fra vaccinati e non vaccinati, il  Regolamento sulla Privacy della Unione Europea, gli articoli 2,11,32

della Costituzione Italiana, la legge italiana n. 212/2010 che ha cancellato l’annessione del Lombardo-Veneto del 1866 ( già dimostrata nulla ed inefficace), la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) e in particolare il diritto umano al Giudice Naturale, il Patto ONU sui diritti civili e politici;

Considerato inoltre

– che nel sistema del diritto internazionale, gli Stati godono del diritto alla non invasione e del diritto di integrità territoriale, i popoli del diritto all’autogoverno alla autodeterminazione;

Stante che

– nel 1999 il Popolo Veneto ha legalmente iniziata l’autodeterminazione e nel 2006, dichiarandosi governo successore del già Regno Lombardo-Veneto, ha dato continuazione ad con la Federazione Lombardo-Veneta;

– che nel sistema giuridico del Lombardo Veneto sono diritti del cittadino quelli riconosciuti dalla Convenzione di Oviedo (COE);

L’ASSEMBLEA DELIBERA

viene rilasciato ai cittadini un documento denominato “ULTRA GREEN PASS” o con nome determinato dal Governo, ad uso dei soli cittadini del Lombardo-Veneto per essere presentato a chiunque esiga o pretende di conoscere lo stato di salute personale del cittadino; con la presentazione del Ultra Green Pass il responsabile richiedente i dati sanitari viene messo nella sua personale responsabilità civile e penale per l’azione illegittima di esigere tali dati o di discriminare il cittadino, anche nel caso dell’agente di uno Stato per cui si aggiunge la responsabilità personale internazionale di agente di uno Stato.

All’occorrenza l’ Ultra Green Pass verrà aggiornato congiuntamente dal Presidente del Governo Federale e dal Presidente del Tribunale o da loro delegati e verrà comunicato all’Assemblea.

L’Ultra Green Pass  verrà rilasciato su richiesta o al momento della registrazione all’anagrafe.